(Regolamento-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
  Se trattasi di canoni ed altre simili prestazioni, la deduzione  si
operera' detraendo dal  prezzo  estimativo  dei  beni  l'importo  del
prezzo che sarebbe da sborsarsi per l'affrancazione. 
 
  Il prezzo d'affrancazione, quando questa  possa  operarsi  mediante
cessione di rendita pubblica, sara'  definitivamente  determinato  in
ragione del valore di borsa della rendita  pubblica  all'epoca  della
formazione della tabella. 
 
  In quelle Provincie in cui vi sieno  canoni  non  affrancabili,  se
perpetui, la deduzione si operera' detraendo il loro  valor  capitale
determinato nella ragione di lire  cento  per  ogni  lire  cinque  di
rendita; se temporanei, la somma da diffalcarsi sara' proposta  dalla
Direzione, a seconda della specialita' dei casi, e  deliberata  dalla
Commissione provinciale.