Art. 83. Sara' separatamente determinato il prezzo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sui fondi e da vendersi coi medesimi; il loro valore, per norma dell'asta, sara' stabilito dalla Direzione in via puramente presuntiva; salvo a determinarne il prezzo reale, da pagarsi dall'acquisitore dei beni, mediante perizia che verra' eseguita all'atto di farne consegna all'aggiudicatario.