(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 69)
                              Art. 69. 
 
 
  Sono devoluti alla regione  i  proventi  delle  imposte  ipotecarie
percette nel suo territorio, relative ai beni situati  nello  stesso.
Sono altresi' devolute alla regione le  seguenti  quote  del  gettito
delle sottoindicate entrate  tributarie  dello  Stato,  percetto  nel
territorio regionale: 
    a) i nove decimi delle imposte sulle successioni  e  donazioni  e
sul valore netto globale delle successioni; 
    b) i  due  decimi  dell'imposta  generale  sull'entrata  relativa
all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per  legge  agli
enti locali; 
    c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite.