(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 70)
                              Art. 70. 

 
  E'  devoluto  alle  province  il  provento  dell'imposta  erariale,
riscossa nei rispettivi  territori,  per  l'energia  ed  il  gas  ivi
consumati.