(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 71)
                              Art. 71. 

 
  Per  le  concessioni  di  grande  derivazione  di  acque  pubbliche
esistenti nella provincia, accordate o da  accordarsi  per  qualunque
scopo,  lo  Stato  cede  a  favore  della  provincia  i  nove  decimi
dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.