(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 73)
                              Art. 73. 
 
 
  La regione ha facolta' di istituire con  legge  tributi  propri  in
armonia con i principi  del  sistema  tributario  dello  Stato  e  di
applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati. 
  Le province hanno facolta'  di  sovrimporre  ai  tributi  stabiliti
dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui  al
comma precedente.