(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 76)
                              Art. 76. 

 
  Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito della imposta
sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori. 
  Per  le  imprese  industriali   e   commerciali   che   eserciscono
stabilimenti od impianti in una provincia della regione e  che  hanno
la sede centrale nell'altra provincia o nel restante territorio dello
Stato, nell'accertamento dei  redditi  di  ricchezza  mobile  debbono
determinarsi  le  quote  di  reddito  riguardanti  l'attivita'  degli
stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a  dette  quote
e' iscritta nei ruoli degli uffici  delle  imposte  dirette  nel  cui
distretto gli stabilimenti od impianti sono situati  ed  e'  devoluta
alla provincia competente per territorio nella misura di cui al primo
comma del presente articolo. 
  La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi
anche per le attivita' degli stabilimenti od impianti non situati nel
territorio della regione ed eserciti  da  imprese  che  nello  stesso
hanno la sede centrale. L'imposta  relativa  alle  quote  di  reddito
riguardanti l'attivita' dei predetti stabilimenti od impianti compete
per intero allo Stato ed e' iscritta nei  ruoli  degli  uffici  delle
imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od  impianti  sono
situati. 
  Sono altresi' devoluti alle province i nove decimi della imposta di
ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti  delle  imprese
industriali e commerciali di cui al precedente  comma,  addetti  agli
stabilimenti situati nei rispettivi territori.