Art. 77. Sono devoluti alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali. a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni; b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province; d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti i territori delle due province.