(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 77)
                              Art. 77. 
 
 
  Sono devoluti alle province le seguenti  quote  del  gettito  delle
sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi
territori provinciali. 
  a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito
complessivo e delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni; 
  b) i nove decimi delle imposte di  registro  e  di  bollo,  nonche'
delle tasse di concessione governativa; 
  c) i nove decimi delle tasse di circolazione  relative  ai  veicoli
immatricolati  nei  rispettivi  territori,  al  netto   delle   quote
spettanti per legge alle province; 
  d) i nove decimi dell'imposta  sul  consumo  dei  tabacchi  per  le
vendite afferenti i territori delle due province.