(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 78)
                              Art. 78. 
 
 
  Allo scopo di  adeguare  le  finanze  delle  province  autonome  al
raggiungimento  delle  finalita'  e  all'esercizio   delle   funzioni
stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma  una
quota del gettito  dell'imposta  generale  sull'entrata  relativo  al
territorio regionale e  delle  tasse  ed  imposte  sugli  affari  non
indicati nei precedenti articoli  al  netto  delle  quote  attribuite
dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. 
  Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto in  base  ai
parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese  per
gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del
territorio  nazionale  negli  stessi  settori  di  competenza   delle
province. Per la determinazione della quota relativa  alla  provincia
di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico  della
provincia stessa per il personale  amministrativo  della  scuola.  La
quota sara' stabilita annualmente  d'accordo  fra  il  Governo  e  il
Presidente della giunta provinciale.