(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 82)
                              Art. 82. 

 
  La regione e le province possono prendere visione delle  operazioni
di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire
ad essi dati  ed  informazioni.  Gli  uffici  stessi  sono  tenuti  a
riferire alla regione e alle province  i  provvedimenti  adottati  in
seguito alle informazioni fornite.