(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 84)
                              Art. 84. 
 
 
  I  bilanci  predisposti  della  giunta  regionale   o   da   quella
provinciale e i rendiconti finanziari  accompagnati  dalla  relazione
della  giunta  stessa  sono  approvati  rispettivamente   con   legge
regionale o provinciale. 
  La votazione dei singoli capitoli  del  bilancio  della  regione  e
della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta  della  maggioranza
di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. 
  I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto  la  maggioranza  dei
voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre
giorni  ad  una  commissione  di  quattro  consiglieri  regionali   o
provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e  per
tutta la durata di questa, con  composizione  paritetica  fra  i  due
maggiori gruppi linguistici e in  conformita'  alla  designazione  di
ciascun gruppo. 
  La commissione di cui al comma precedente, entro  quindici  giorni,
deve  stabilire,  con  decisione  vincolante  per  il  consiglio,  la
denominazione definitiva dei  capitoli  e  l'ammontare  dei  relativi
stanziamenti. La decisione e' adottata a maggioranza semplice,  senza
che alcun consigliere abbia voto prevalente. 
  Se nella  commissione  non  si  raggiunge  la  maggioranza  su  una
proposta conclusiva, il  Presidente  del  Consiglio  regionale  o  di
quello provinciale trasmette, entro sette  giorni,  il  progetto  del
bilancio e  tutti  gli  atti  e  verbali  relativi  alla  discussione
svoltasi in Consiglio  e  in  commissione,  all'autonoma  sezione  di
Bolzano del tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  che,
entro  trenta  giorni,  deve   decidere   con   lodo   arbitrale   la
denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare  dei  relativi
stanziamenti. 
  Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata,
ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in  base
a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato  per
l'anno  finanziario  e  ai  capitoli  relativi  a  normali  spese  di
funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente. 
  Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente  articolo
non sono soggette ad alcuna impugnativa  ne'  a  ricorso  davanti  la
Corte costituzionale. 
  Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi
precedenti,  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  puo'  essere
rinviata o impugnata dal Governo solo per  motivi  di  illegittimita'
concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto. 
  Per l'approvazione dei bilanci e dei  rendiconti  finanziari  della
regione e'  necessario  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia  di
Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione  stessa  e'
data da  un  organo  a  livello  regionale.  Detto  organo  non  puo'
modificare  le  decisioni  in  ordine   ai   capitoli   di   bilancio
eventualmente contestati in base a quanto previsto  ai  commi  terzo,
quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi
contemplata.