Art. 85. Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni - e ad autorizzazioni dello Stato, e' facolta' della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verra' assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.