(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 85)
                              Art. 85. 

 
  Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono  soggetti  a
limitazioni - e ad autorizzazioni  dello  Stato,  e'  facolta'  della
regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti  che  saranno
stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione. 
  In caso di scambi  con  l'estero  sulla  base  di  contingenti  che
interessano l'economia della regione, verra' assegnata a  questa  una
quota parte del  contingente  di  importazione  ed  esportazione,  da
stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.