Art. 102. I contratti si stipulano dinanzi a' pubblici ufficiali a cio' delegati (1). La delegazione deriva dalla legge o dal presente regolamento generale, o da speciali regolamenti approvati pei vari servizi. Quando non risulti da legge o da regolamento generale o speciale, la delegazione puo' essere fatta, nei casi speciali che occorrano, per decreto de' ministri competenti da unirsi al contratto. --------------- (1) Parte prima dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.