(Regolamento-art. 102)
 
                              Art. 102. 
 
  I contratti si stipulano  dinanzi  a'  pubblici  ufficiali  a  cio'
delegati (1). 
 
  La delegazione  deriva  dalla  legge  o  dal  presente  regolamento
generale, o da speciali regolamenti approvati pei vari servizi. 
 
  Quando non risulti da legge o da regolamento generale  o  speciale,
la delegazione puo' essere fatta, nei casi  speciali  che  occorrano,
per decreto de' ministri competenti da unirsi al contratto. 
 
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          (1) Parte prima dell'art. 11 della legge 17 febbraio  1884,
n. 2016.