Art. 103. I contratti che si fanno nelle Amministrazioni centrali debbono stipularsi dinanzi ai ministri, o ai segretari generali, o ai direttori generali competenti. Negli uffizi di Prefettura o sotto-prefettura, si stipulano dinanzi ai prefetti o ai consiglieri delegati, e dinanzi ai sotto-prefetti. Nelle Intendenze di finanza e nelle altre Amministrazioni governative, provinciali o compartimentali, si stipulano dinanzi agli intendenti, o ai direttori rispettivi. In tutti gli altri uffizi si stipulano dinanzi ai rispettivi capi di essi.