(Regolamento-art. 103)
 
                              Art. 103. 
 
  I contratti che si fanno  nelle  Amministrazioni  centrali  debbono
stipularsi dinanzi  ai  ministri,  o  ai  segretari  generali,  o  ai
direttori generali competenti. 
 
  Negli uffizi di Prefettura o sotto-prefettura, si stipulano dinanzi
ai prefetti o ai consiglieri delegati, e dinanzi ai sotto-prefetti. 
 
  Nelle  Intendenze  di  finanza  e   nelle   altre   Amministrazioni
governative, provinciali o compartimentali, si stipulano dinanzi agli
intendenti, o ai direttori rispettivi. 
 
  In tutti gli altri uffizi si stipulano dinanzi ai  rispettivi  capi
di essi.