Art. 104. Nelle Amministrazioni centrali, nelle Prefetture, nelle Intendenze di finanza e nelle altre Amministrazioni provinciali o compartimentali, i contratti sono distesi e ricevuti da un impiegato di grado non inferiore a quello di segretario. Negli altri uffizi, dall'impiegato di grado corrispondente. La nomina dell'impiegato a tale effetto seguira' per decreto del ministro o della competente autorita', la quale ne inviera' copia autentica al Ministero da cui dipende. L'ufficiale pubblico che stende ed autentica il contratto, sara' il medesimo che ha autenticato i processi verbali d'incanto, salvo il caso di impedimento.