(Regolamento-art. 104)
 
                              Art. 104. 
 
  Nelle Amministrazioni centrali, nelle Prefetture, nelle  Intendenze
di   finanza   e   nelle   altre   Amministrazioni   provinciali    o
compartimentali, i contratti sono distesi e ricevuti da un  impiegato
di grado non inferiore a quello di segretario.  Negli  altri  uffizi,
dall'impiegato di grado corrispondente. La  nomina  dell'impiegato  a
tale effetto seguira' per decreto del  ministro  o  della  competente
autorita', la quale ne inviera' copia autentica al Ministero  da  cui
dipende. 
 
  L'ufficiale pubblico che stende ed autentica il contratto, sara' il
medesimo che ha autenticato i processi verbali  d'incanto,  salvo  il
caso di impedimento.