Art. 105. Nei contratti preceduti da pubblici incanti la stipulazione segue, a termini degli articoli precedenti e delle disposizioni di speciali regolamenti, dinanzi allo stesso funzionario che presiedette agli incanti, il quale accetta nell'interesse dell'Amministrazione. Per la validita' dei contratti per vendita di oggetti fuori d'uso deve inoltre, a tutela dell'interesse erariale, prender parte agli incanti, ed intervenire nella stipulazione un agente dell'Amministrazione demaniale, quando il valore di stima degli oggetti superi lire 2000. Questo agente sara' di volta in volta destinato dalla Direzione generale del demanio o dall'Intendenza di finanza.