(Regolamento-art. 105)
 
                              Art. 105. 
 
  Nei contratti preceduti da pubblici incanti la stipulazione  segue,
a termini degli articoli precedenti e delle disposizioni di  speciali
regolamenti, dinanzi allo stesso  funzionario  che  presiedette  agli
incanti, il quale accetta nell'interesse dell'Amministrazione. 
 
  Per la validita' dei contratti per vendita di oggetti  fuori  d'uso
deve inoltre, a tutela dell'interesse erariale,  prender  parte  agli
incanti,   ed    intervenire    nella    stipulazione    un    agente
dell'Amministrazione demaniale,  quando  il  valore  di  stima  degli
oggetti superi lire 2000. 
 
  Questo agente sara' di volta in  volta  destinato  dalla  Direzione
generale del demanio o dall'Intendenza di finanza.