Art. 108. I contratti a trattativa privata possono farsi: 1° per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato; 2° con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che fa l'offerta; 3° per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si tratta con case commerciali; 4° per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione. Si fara' luogo alla successiva stipulazione del contratto, nelle forme stabilite dagli articoli 102, 103 e 104, ogni qualvolta l'Amministrazione lo reputi conveniente.