(Regolamento-art. 108)
 
                              Art. 108. 
 
  I contratti a trattativa privata possono farsi: 
 
    1° per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato; 
 
    2° con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che
fa l'offerta; 
 
    3° per mezzo di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del  commercio,
quando si tratta con case commerciali; 
 
    4° per mezzo di scrittura privata firmata  dall'offerente  e  dal
funzionario rappresentante l'Amministrazione. 
 
  Si fara' luogo alla successiva stipulazione  del  contratto,  nelle
forme stabilite  dagli  articoli  102,  103  e  104,  ogni  qualvolta
l'Amministrazione lo reputi conveniente.