Articolo 36 - Firme ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Gli Stati possono esprimere il proprio consenso ad esservi vincolati mediante: a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La presente Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data nella quale tre Stati, dei quali almeno due devono essere membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolati alla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1. 4. Nei confronti degli Stati firmatari che esprimono successivamente il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, questa entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data nella quale essi hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.