(Convenzione- art. 36)
Articolo 36 - Firme ed entrata in vigore 
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma  degli  Stati  membri
del  Consiglio  d'Europa  e  degli  Stati  non  membri  che   abbiano
partecipato alla sua elaborazione. Gli  Stati  possono  esprimere  il
proprio consenso ad esservi vincolati mediante: 
  a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; 
  b. firma con riserva  di  ratifica,  accettazione  o  approvazione,
seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 
2. Gli strumenti di ratifica,  accettazione  o  approvazione  saranno
depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
3. La presente Convenzione entra in vigore nel primo giorno del  mese
successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo  la  data  nella
quale tre Stati, dei  quali  almeno  due  devono  essere  membri  del
Consiglio d'Europa, abbiano espresso il proprio  consenso  ad  essere
vincolati alla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1. 
4. Nei confronti degli Stati firmatari che esprimono  successivamente
il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, questa  entra
in vigore nel primo giorno  del  mese  successivo  allo  spirare  del
periodo di tre mesi dopo la data nella quale essi hanno  espresso  il
loro consenso  ad  essere  vincolati  dalla  Convenzione  secondo  le
disposizioni del paragrafo 1.