(Convenzione- art. 37)
Articolo 37 - Adesione alla Convenzione 
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione,  il  Comitato
del  Consiglio  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa,  dopo   aver
consultato gli Stati Contraenti della Convenzione,  possono  invitare
qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non  abbia  partecipato
alla sua elaborazione, ad accedere alla  Convenzione,  in  virtu'  di
decisione presa con maggioranza  prevista  dall'articolo  20.d  dello
Statuto  del  Consiglio  d'Europa  e  con   il   voto   unanime   dei
rappresentanti degli Stati Contraenti aventi diritto di far parte del
Comitato. 
2. Rispetto agli Stati che hanno  aderito  la  Convenzione  entra  in
vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del  periodo
di tre mesi dopo la data di  deposito  dello  strumento  di  adesione
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.