Articolo 38 - Applicazione territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la Convenzione deve applicarsi. 2. Ogni Stato puo' in data successiva, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio la Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del perioso di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta secondo i precedenti due paragrafi puo', relativamente ai territori specificati nella dichiarazione stessa, essere ritirata mediante comunicazione diretta al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.