(Convenzione- art. 38)
Articolo 38 - Applicazione territoriale 
1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio
strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione   o   adesione,
indicare il territorio o i territori ai  quali  la  Convenzione  deve
applicarsi. 
2. Ogni Stato puo' in data successiva, mediante dichiarazione diretta
al   Segretario   Generale   del   Consiglio   d'Europa,    estendere
l'applicazione  della  presente   Convenzione   a   qualsiasi   altro
territorio  specificato  nella   dichiarazione.   Rispetto   a   tale
territorio la Convenzione entra in vigore nel primo giorno  del  mese
successivo allo spirare del perioso di  tre  mesi  dopo  la  data  di
ricezione  della  predetta  dichiarazione  da  parte  del  Segretario
Generale. 
3. Ogni dichiarazione fatta secondo i precedenti due paragrafi  puo',
relativamente ai territori specificati  nella  dichiarazione  stessa,
essere  ritirata  mediante  comunicazione   diretta   al   Segretario
Generale. Il ritiro ha effetto nel primo giorno del  mese  successivo
allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione  della
comunicazione da parte del Segretario Generale.