(Convenzione- art. 39)
Articolo 39 - Relazione con altre convenzioni e accordi 
1. La presente Convenzione non fa venir meno i diritti e gli  impegni
derivanti da  convenzioni  internazionali  multilaterali  su  materie
specifiche ("special matters").. 
2. Le Parti della Convenzione possono concludere fra di loro  accordi
bilaterali o  multilaterali  sulle  materie  oggetto  della  presente
Convenzione, allo scopo di integrare o rafforzare le sue disposizioni
o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. 
3. Se due o piu' Parti hanno gia' concluso un accordo o  un  trattato
su di una materia  che  forma  oggetto  della  Convenzione,  o  hanno
altrimenti  stabilito  i  loro  rapporti  per  quanto  riguarda  tale
materia, dette Parti  hanno  diritto  di  applicare  l'accordo  o  il
trattato, ovvero di  regolare  i  predetti  rapporti  secondo  quanto
concordato invece  che  secondo  la  presente  Convenzione,  se  cio'
facilita la cooperazione internazionale.