Articolo 39 - Relazione con altre convenzioni e accordi 1. La presente Convenzione non fa venir meno i diritti e gli impegni derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche ("special matters").. 2. Le Parti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo di integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. 3. Se due o piu' Parti hanno gia' concluso un accordo o un trattato su di una materia che forma oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno diritto di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se cio' facilita la cooperazione internazionale.