(Convenzione- art. 40)
Articolo 40 - Riserve 
1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma  o  del  deposito  del
proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
dichiarare di volere avvalersi di una o piu' delle  riserve  previste
dall'articolo  2,  paragrafo  2,  dall'articolo   6,   paragrafo   4,
dall'articolo  14,  paragrafo  3,  dall'articolo  21,  paragrafo   2,
dall'articolo 25,  paragrafo  3  e  dell'articolo  32,  paragrafo  2.
Nessun'altra riserva e' ammessa. 
2. Lo Stato che abbia apposto  una  riserva  a  norma  del  paragrafo
precedente puo' ritirarla in tutto o in parte  dandone  comunicazione
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro  ha  effetto
dalla data di ricezione della comunicazione da parte  del  Segretario
Generale. 
3. La Parte che abbia  espresso  una  riserva  relativamente  ad  una
disposizione  della  presente   Convenzione   non   puo'   richiedere
l'applicazione di tale disposizione ad  un'altra  Parte;  essa  puo',
tuttavia, se  la  riserva  e'  parziale  o  condizionata,  richiedere
l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa  l'ha
accettata.