(Convenzione- art. 41)
Articolo 41 - Emendamenti 
1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere  proposti  da
qualsiasi Parte e devono essere comunicati  dal  Segretario  Generale
del Consiglio d'Europa agli Stati membri dello stesso Consiglio e  ad
ogni Stato membro che abbia aderito, o sia stato invitato ad aderire,
alla presente convenzione a norma dell'articolo 37. 
2. Ogni emendamento proposto da una Parte e' comunicato  al  Comitato
Europeo per i Problemi Criminali, che  sottopone  il  proprio  parere
sull'emendamento proposto al Comitato dei Ministri. 
3. Il Comitato dei Ministri prende in esame l'emendamento proposto ed
il parere fornito dal Comitato Europeo per  i  Problemi  Criminali  e
puo' adottare l'emendamento. 
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri  a
norma del paragrafo 3 del presente articolo e' trasmesso  alle  Parti
per la sua accettazione. 
5. Ogni emendamento adottato a norma del  paragrafo  3  del  presente
articolo entra in vigore nel trentesimo giorno successivo  alla  data
nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario  Generale
la propria accettazione dello stesso.