(Convenzione- art. 42)
Articolo 42 - Risoluzione delle vertenze 
1. Il  Comitato  Europeo  per  i  Problemi  Criminali  del  Consiglio
d'Europa deve  essere  tenuto  informato  circa  l'interpretazione  e
l'applicazione della presente Convenzione. 
2. In caso  di  vertenza  fra  le  Parti  circa  l'interpretazione  o
l'applicazione della presente Convenzione,  esse  devono  cercare  di
risolvere la vertenza attraverso  negoziati  o  con  qualsiasi  altro
mezzo pacifico di loro scelta, compreso il riferimento della vertenza
al  Comitato  Europeo  per  i  Problemi  Criminali,  ad  un  Collegio
arbitrale la cui decisione sara' vincolante  per  le  Parti,  o  alla
Corte Internazionale di Giustizia,  a  seconda  di  quando  le  Parti
interessate decideranno di comune accordo.