(Convenzione- art. 44)
Articolo 44 - Comunicazioni 
  Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare
agli Stati membri del Consiglio e  a  tutti  gli  Stati  che  abbiano
aderito alla presente Convenzione: 
  a. ogni firma; 
  b.  il  deposito  di  ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione; 
  c. ogni data di entrata in  vigore  della  presente  Convenzione  a
norma degli articoli 36 e 37; 
  d. ogni riserva apposta in base all'articolo 40, paragrafo 1; 
  e. ogni altro atto, notificazione  o  comunicazione  relativo  alla
presente Convenzione. 
  In  fede  di  che  i  sottoscritti,  essendo  all'uopo  debitamente
autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. 
  Fatta a Strasburgo, il giorno 8 novembre 1990, nelle lingue inglese
e francese, entrambi i testi essendo egualmente autentici,  in  unico
esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio  d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne  trasmettera'  copia
autentica ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, ad ogni  Stato
non membro che abbia partecipato  alla  elaborazione  della  presente
Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.