Articolo 44 - Comunicazioni Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli articoli 36 e 37; d. ogni riserva apposta in base all'articolo 40, paragrafo 1; e. ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, essendo all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Strasburgo, il giorno 8 novembre 1990, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi essendo egualmente autentici, in unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia autentica ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato non membro che abbia partecipato alla elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.