Art. 27. Docenti 1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce: a) professori di prima fascia; b) professori di seconda fascia. 2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 20 posti. 3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 40 posti. 4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca. 5. I docenti sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario. 6. I professori della prima fascia che all'atto del collocamento a riposo hanno maturato almeno trenta anni effettivi di ruolo possono essere nominati professori emeriti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, su proposta del Senato accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, restano incardinati nella facolta' presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.