(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                               Docenti 
 
   1. Il ruolo dei professori universitari della  Libera  Universita'
di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce: 
    a) professori di prima fascia; 
    b) professori di seconda fascia. 
   2.  Il  ruolo  organico  dei  professori  della  prima  fascia  e'
costituito  da  un  numero  di  posti  congruo  rispetto  all'offerta
formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 20 posti. 
   3. Il ruolo  organico  dei  professori  della  seconda  fascia  e'
costituito  da  un  numero  di  posti  congruo  rispetto  all'offerta
formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 40 posti. 
   4. Secondo i compiti previsti per  ciascun  ruolo  o  funzione,  i
docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento,
le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca. 
   5. I docenti sono altresi' tenuti a contribuire  al  funzionamento
dell'Universita' partecipando  agli  organi  collegiali  e  assumendo
funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di  governo,
secondo quanto previsto dalle norme di legge  vigenti.  Essi  debbono
inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario. 
   6. I professori della prima fascia che all'atto del collocamento a
riposo hanno maturato almeno trenta anni effettivi di  ruolo  possono
essere  nominati  professori  emeriti,  con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  scientifica,  su
proposta del Senato accademico. I professori emeriti, secondo  quanto
previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, restano incardinati  nella
facolta' presso la quale hanno prestato il loro ultimo  servizio.  Ai
professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.