(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                      Ricercatori universitari 
 
   1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari e' costituito da
un  numero  di   posti   congruo   rispetto   all'offerta   formativa
dell'Universita' e comunque non inferiore a sessanta posti. 
   2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare  il  loro  impegno  per
l'insegnamento, le prove di esame  di  profitto  e  di  laurea  e  la
ricerca, secondo i compiti e le  funzioni  previste  dall'ordinamento
universitario e dalle norme di legge vigenti. 
   3.  I  ricercatori  sono  altresi'   tenuti   a   contribuire   al
funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali  e
assumendo funzioni organizzative. 
   4.  Per  le  modalita'  inerenti  la  ripartizione  dei  posti  di
ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico
ed il trattamento economico dei  ricercatori,  saranno  osservate  le
norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  in   materia   per   i
ricercatori delle Universita' dello Stato. 
   5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la  disciplina
prevista per i dipendenti civili dello Stato dal  testo  unico  delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni. 
   6. I  ricercatori  sono  iscritti,  ai  fini  del  trattamento  di
previdenza, all'Istituto nazionale di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 
   7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si applicano le norme previste dalla legge n.  243/1991,  ed
eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a  decorrere  dal
22 agosto 1991. 
   8. In caso di trasferimento alla Libera Universita'  di  Lingue  e
Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad  altre  Universita'
non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per
i ricercatori delle Universita' statali.