Art. 29. Ricercatori universitari 1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a sessanta posti. 2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca, secondo i compiti e le funzioni previste dall'ordinamento universitario e dalle norme di legge vigenti. 3. I ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative. 4. Per le modalita' inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' dello Stato. 5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni. 6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991. 8. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' statali.