(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                   Ricercatori a tempo determinato 
 
   1. Ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre  2005,
n. 230 e successive modificazioni l'Universita', previo  espletamento
di procedure disciplinate con proprio  regolamento  che  assicuri  la
valutazione comparativa dei candidati e la  pubblicita'  degli  atti,
puo' instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula  di
contratti di diritto privato a  tempo  determinato  con  soggetti  in
possesso del titolo di dottore di ricerca o  equivalente,  conseguito
in Italia o all'estero, ovvero con possessori di laurea specialistica
e magistrale o altri  studiosi,  che  abbiano  comunque  una  elevata
qualificazione  scientifica,  valutata  secondo  procedure  stabilite
dall'Ateneo. 
   2. I contratti hanno durata massima  triennale  e  possono  essere
rinnovati per una durata complessiva di sei anni. 
   3. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM,  versera'
i previsti contributi previdenziali presso  l'Istituto  nazionale  di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).