Art. 30. Ricercatori a tempo determinato 1. Ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni l'Universita', previo espletamento di procedure disciplinate con proprio regolamento che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, puo' instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dall'Ateneo. 2. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. 3. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, versera' i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).