(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                         Docenti a contratto 
 
   1. La Libera Universita'  di  Lingue  e  Comunicazione  IULM  puo'
stipulare  contratti  di  diritto  privato  con  studiosi  o  esperti
italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli
ufficiali ai sensi della legge n. 127/1997 e del regolamento  emanato
con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998,  della  legge  n.
230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni  e
integrazioni. 
   2. Nei casi in cui  risulti  impossibile  provvedere  diversamente
alla copertura di insegnamenti ufficiali, la  Libera  Universita'  di
Lingue e Comunicazione  IULM  puo'  stipulare  contratti  di  diritto
privato con studiosi o esperti italiani  e  stranieri  di  comprovata
qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi  della
legge n. 230 del 4 novembre 2005, del decreto ministeriale  8  luglio
2008 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.