Art. 31. Docenti a contratto 1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi della legge n. 127/1997 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni. 2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla copertura di insegnamenti ufficiali, la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri di comprovata qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi della legge n. 230 del 4 novembre 2005, del decreto ministeriale 8 luglio 2008 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.