(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 24)
                              Art. 24. 
 
    Il Consiglio Federale e' composto da: 
    1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede; 
    2) i tre membri, nominati con le modalita' di  cui  all'art.  21,
comma 1, n. 2, lettera a), del presente Statuto; 
    3) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva  Aeronautica
(CCSA), nominato con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n.  2,
lettera b), del presente Statuto. 
    Alle riunioni  del  Consiglio  Federale  assistono  il  Direttore
Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. 
    Per la validita' delle riunioni del Consiglio Federale occorre la
presenza della maggioranza  dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono
adottate a maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il
voto di chi presiede. 
    Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni. I  membri  del
Consiglio Federale non hanno diritto  ad  alcun  compenso,  salvo  il
trattamento di missione  spettante  per  l'espletamento  dei  compiti
istituzionali. 
    Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno  su
iniziativa del Presidente o su richiesta della  meta'  piu'  uno  dei
membri dello stesso Consiglio Federale. Esso  deve  essere  convocato
per iscritto con  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
almeno cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per  la  riunione,
indicando: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.