Art. 25. Il Consiglio Federale e' l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa. In particolare il Consiglio Federale: 1) fissa le tariffe per l'espletamento delle funzioni di cui alla normativa relativa al volo da diporto o sportivo; 2) fissa la misura delle quote da versarsi all'Aero Club d'Italia dagli Aero Club Federati e dagli Enti Aggregati; 3) propone all'Assemblea l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo; 4) verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli obiettivi assegnati e alle direttive impartite; 5) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali e quelli concernenti lo sport aereo; predispone il Codice di Giustizia Federale, in esso individuando anche gli Organi di Giustizia Federale che agiranno a titolo onorifico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 6) si esprime, formulando eventuali emendamenti, sulla proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica concernente il calendario sportivo nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea; 7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aero Club Federati; 8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, costituisce Commissioni Temporanee Consultive per lo studio di particolari materie o problemi di interesse dell'Aero Club d'Italia. Su proposta del Presidente, ne designa i componenti. Sceglie, altresi', i due membri del Comitato Consultivo Permanente di cui al successivo art. 34, secondo comma; 9) puo' costituire il Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico di cui al successivo art. 35; 10) approva le proposte di nomina di Presidenti onorari e di soci onorari degli Aero Club Federati; 11) nomina per le singole discipline, su eventuale proposta non vincolante della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, i delegati, che dovranno partecipare in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia alle riunioni delle Commissioni Sportive della Federazione Aeronautica Internazionale; 12) nomina i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni dell'Europe Airsports e ai Congressi e alle manifestazioni nelle quali l'Ente medesimo ritiene di essere rappresentato, nonche' i giudici sportivi, i controllori e gli istruttori-esaminatori di volo da diporto o sportivo; 13) propone all'Assemblea, anche su indicazione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, l'istituzione di nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti; 14) dirime, quale amichevole compositore e su concorde richiesta di tutte le parti coinvolte, eventuali conflitti tra gli Aero Club Federati e/o gli Enti aggregati. 15) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o di almeno la meta' piu' uno degli associati dell' Aero Club Federato interessato, delibera in merito allo scioglimento degli Organi di tale Aero Club Locale ed alla nomina di Commissari straordinari, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per la durata di 6 mesi, con possibilita' di proroga secondo le esigenze; 16) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o di almeno i due terzi degli associati dell'Aero Club Federato interessato, delibera la messa in liquidazione di tale Aero Club Federato, nominando un Commissario liquidatore; 17) concede e revoca il disciplinare di propria competenza alle scuole di ogni specialita'; 18) definisce i criteri, sulla base delle linee generali strategiche approvate dall'Assemblea, per la corresponsione di contributi agli Aero Club Federati; 19) delibera sulle proposte recanti oneri di spesa elaborate dalla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica; 20) esprime parere in ordine alla nomina e alla revoca, di competenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia, del Direttore Generale; 21) concede e revoca la qualifica di Ente Federato agli Aero Club Locali secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente Statuto e concede e revoca la qualita' di Ente Aggregato o di Associazione Benemerita. Il provvedimento di revoca della federazione agli Aero Club e' sottoposto alla ratifica dell'Assemblea; 22) approva le modifiche degli statuti degli Aero Club Federati; 23) con delibera motivata, sentito il Collegio dei Probiviri e l'Aero Club federato che l'ha richiesta, puo' revocare la radiazione pronunciata contro un socio di un Aero Club federato, ma non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo; 24) predispone i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti di cui al precedente art. 20, comma 1, nn. 9 e 10, nonche' i regolamenti relativi alla nomina dei membri delle Sezioni Tecniche di Specialita', per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea; 25) adotta i regolamenti disciplinanti, rispettivamente, le procedure di designazione dei componenti delle Sezioni Tecniche di Specialita' e del Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico, nonche' il funzionamento e l'attivita' della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, delle Sezioni Tecniche di Specialita' e del Comitato Tecnico per lo Sport Non Agonistico; 26) definisce il fabbisogno triennale di personale e i posti di organico da coprire nel relativo periodo; 27) adotta i regolamenti di carattere generale previsti dall'art. 31 del presente Statuto, nonche' i regolamenti di contabilita' previsti dalla vigente normativa; 28) fissa i criteri, su proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, per la determinazione della composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline; 29) esprime il proprio parere sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, formulate dall'Assemblea straordinaria; 30) decide su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea o alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA).