Allegato I Informazioni da inserire nei documenti presentati per la sicurezza delle operazioni a mare a norma dell'art. 11 1. INFORMAZIONI DA PRESENTARE RELATIVAMENTE AL PROGETTO O AL TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE La comunicazione del progetto e del trasferimento di un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1, rispettivamente lettere c) e l), contiene almeno le seguenti informazioni: 1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; 2) descrizione delle fasi progettuali relative alle operazioni e ai sistemi di produzione, dal progetto preliminare al progetto esecutivo o alla scelta di un impianto esistente, le norme utilizzate e le soluzioni progettuali di base; 3) descrizione della soluzione progettuale selezionata in relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e la sua ubicazione, nonche' le caratteristiche primarie di controllo del rischio; 4) dimostrazione del fatto che le soluzioni progettuali di base contribuiscono a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile; 5) descrizione dell'impianto e delle condizioni dell'area nell'ubicazione prevista; 6) descrizione delle eventuali limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalita' di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti; 7) descrizione della tipologia delle operazioni da effettuarsi soggette a grandi rischi; 8) descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente secondo il quale devono essere aggiornate e mantenute idonee le misure previste per il controllo dei grandi rischi di incidente; 9) descrizione dei sistemi di verifica indipendente e elenco preliminare degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e relative performance richieste; 10) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell'utilizzo in un diverso processo produttivo, la prova della sua idoneita' a tale processo produttivo; 11) nel caso in cui un impianto non destinato alla produzione debba essere convertito ai fini dell'utilizzo come impianto di produzione, una relazione comprovante la sua idoneita' a tale conversione. 2. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere predisposta a norma dell'art. 12 e presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni: 1) una descrizione del modo in cui si e' tenuto conto del responso e delle osservazioni dell'UNMIG alla comunicazione di nuovo progetto; 2) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; 3) nota di sintesi relativa a qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi; 4) descrizione dell'impianto e di eventuali connessioni con altri impianti o infrastrutture connesse, compresi i pozzi; 5) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita' che si verificano, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, siano adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio; 6) descrizione dei tipi di operazioni che presentano un potenziale di grande rischio e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento; 7) descrizione delle attrezzature e delle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un incidente grave in fase iniziale; 8) descrizione delle misure per proteggere le persone nell'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonche' sulle misure di manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale; 9) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto; 10) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente dell'operatore, inerenti all'impianto di produzione di cui al punto 9; 11) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione; 12) descrizione del sistema di verifica indipendente; 13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o piu' impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti; 14) informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; 15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall'impianto, qualsiasi informazione relativa alla prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva; 16) valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compresi i monitoraggi. 3. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER UN IMPIANTO NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione che deve essere predisposta a norma dell'art. 13 e presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni: 1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario; 2) sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi; 3) descrizione dell'impianto e, in caso di impianto mobile, una descrizione dei mezzi utilizzati per il trasferimento tra luoghi diversi e del suo sistema di stazionamento; 4) descrizione della tipologia di operazioni con un potenziale di grande rischio che l'impianto e' in grado di eseguire e del numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento; 5) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita' che si verificano, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio; 6) descrizione dell'impianto e delle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un incidente grave; 7) descrizione delle misure per proteggere le persone sull'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonche' delle misure di manutenzione dei sistemi di controllo per evitare danni all'impianto e all'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale; 8) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto; 9) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati per tutte le operazioni che l'impianto e' in grado di eseguire, e che il rischio di un incidente grave e' stato ridotto a un livello accettabile; 10) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalita' di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti; 11) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente che sono pertinenti all'impianto non destinato alla produzione; 12) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione; 13) descrizione del sistema di verifica indipendente; 14) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o piu' impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti; 15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall'impianto, qualsiasi informazione relativa alla prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva; 16) una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio. 4. INFORMAZIONI DA PRESENTARE Nella COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI POZZO Le comunicazioni di operazioni di pozzo, come definite all'art. 2, comma 1, lettera ff), devono essere predisposte a norma dell'art. 15, presentate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera h), e contenere almeno le seguenti informazioni: 1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo; 2) nome dell'impianto che sara' utilizzato e il nome e l'indirizzo del proprietario; 3) informazioni dettagliate che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti e infrastrutture a esso collegati; 4) informazioni sul programma di lavoro delle operazioni di pozzo, compresi il periodo delle operazioni, informazioni dettagliate e verifica riguardo alle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo (attrezzature, fluidi di perforazione, cemento ecc.), controllo direzionale del percorso del pozzo e limitazioni delle operazioni sicure in linea con la gestione del rischio; 5) in caso di operazioni su pozzo gia' esistente, informazioni relative alla sua storia e alle sue condizioni; 6) eventuali dettagli concernenti le attrezzature di sicurezza da impiegare non descritte nella relazione sui grandi rischi relativa all'impianto; 7) valutazione del rischio che contiene una descrizione: a) dei rischi particolari associati all'operazione di pozzo, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o in materia di fondali marini per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni; b) dei pericoli che si originano nel sottosuolo; c) di tutte le operazioni di superficie o sottomarine che introducono potenziali grandi rischi simultanei; d) di misure di controllo adeguate; 8) descrizione della configurazione del pozzo al termine delle operazioni, vale a dire se sara' abbandonato permanentemente o temporaneamente e se sono state introdotte nel pozzo attrezzature di produzione per l'uso futuro; 9) in caso di modifica di una comunicazione di operazioni di pozzo presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la comunicazione stessa; 10) nei casi in cui si debba costruire o modificare un pozzo o procedere alla sua manutenzione per mezzo di un impianto non destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive: a) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni e modalita' di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino, come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti; b) descrizione delle condizioni ambientali prese in considerazione nell'ambito del piano interno di risposta alle emergenze dell'impianto; c) descrizione dei sistemi di risposta in caso di emergenza, compresi i sistemi di risposta in caso di incidente ambientale non descritti nella relazione sui grandi rischi; d) descrizione del modo in cui devono essere coordinati i sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e del proprietario al fine di garantire in qualsiasi momento il controllo efficace dei grandi rischi; 11) relazione contenente i risultati del controllo indipendente di cui all'art. 17, corredato di una dichiarazione dell'operatore secondo cui, dopo aver esaminato la relazione e i risultati del controllo effettuato dal verificatore indipendente, la gestione del rischio in relazione alla progettazione del pozzo e alle relative barriere in caso di perdita del controllo e' adeguata per tutte le condizioni e circostanze previste; 12) informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; 13) riguardo alle operazioni di pozzo che saranno effettuate, qualsiasi informazione relativa alla prevenzioni di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva. 5. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI VERIFICA INDIPENDENTE Le descrizioni che devono essere presentate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), in relazione ai sistemi di verifica indipendente che devono essere istituiti a norma dell'art. 17, comma 1, comprendono: 1) dichiarazione dell'operatore, eventualmente redatta con il contributo del proprietario, rilasciata dopo aver esaminato la relazione del verificatore indipendente, secondo cui l'elenco degli elementi critici per la sicurezza e il programma di manutenzione degli stessi quali riportati nella relazione sui grandi rischi sono o saranno adeguati; 2) descrizione del sistema di verifica che comprende la selezione dei verificatori indipendenti e i mezzi per verificare che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e qualsiasi impianto incluso nel sistema rimangano in buono stato e in buone condizioni di manutenzione; 3) descrizione dei mezzi di verifica di cui alla lettera b), comprendente informazioni dettagliate relative ai principi che saranno applicati per lo svolgimento delle mansioni nel quadro del sistema di verifica e per il riesame periodico di tale sistema durante l'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi compresi: a) descrizione degli esami e delle prove degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente da parte di verificatori indipendenti e competenti; b) modalita' di verifica della progettazione, degli standard, delle certificazioni o di altri sistemai di attestazione della conformita' degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente; c) modalita' di esame delle attivita' in corso; d) modalita' di comunicazione di eventuali casi di non conformita'; e) modalita' di attuazione delle azioni correttive da parte dell'operatore o del proprietario. 6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali all'impianto di cui all'art. 12, comma 5, e all'art. 13, comma 4, la relazione sui gradi rischi modificata contenente le modifiche sostanziali che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1, lettera f), contiene almeno le seguenti informazioni: 1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario; 2) sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi riveduta; 3) dettagli sufficienti per aggiornare completamente la precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano interno di risposta alle emergenze per l'impianto e per dimostrare che la probabilita' di grandi rischi e' ridotta a un livello accettabile; 4) in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso: a) i mezzi per isolare tutte le sostanze pericolose e, nel caso di pozzi collegati all'impianto, la chiusura dei pozzi e l'isolamento permanente dall'impianto e dall'ambiente; b) una descrizione dei grandi rischi per i lavoratori e l'ambiente connessi alla dismissione dell'impianto con l'indicazione della popolazione totale esposta e delle misure di controllo del rischio; c) i sistemi di risposta in caso di emergenza per garantire l'evacuazione e il salvataggio in sicurezza del personale nonche' la manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare un grave incidente ambientale. 7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI COMBINATE Le comunicazioni di operazioni combinate da predisporre a norma dell'art. 16 e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera i), contengono almeno le seguenti informazioni: 1) nome e indirizzo dell'operatore che presenta la comunicazione; 2) nel caso in cui altri operatori o proprietari siano coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi, nonche' la conferma che essi concordano con il contenuto della comunicazione; 3) descrizione, sotto forma di documento riepilogativo autorizzato da tutte le parti in questione, delle modalita' di coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti nell'operazione combinata, al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di incidente grave; 4) descrizione degli impianti o attrezzature da utilizzare per le operazioni combinate, non descritti nella relazione sui grandi rischi per qualsiasi impianto coinvolto nelle operazioni combinate; 5) sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti gli operatori e proprietari coinvolti nelle operazioni combinate, che comprende: a) una descrizione di eventuali operazioni effettuate durante l'operazione combinata che hanno il potenziale di causare un incidente grave nell'impianto o in relazione allo stesso; b) una descrizione di eventuali misure di controllo del rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio; 6) una descrizione dell'operazione combinata e un programma di lavoro. 8. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA LA POLITICA AZIENDALE DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi da predisporre a norma dell'art. 19, comma 1, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), comprende, a mero titolo esemplificativo: 1) la responsabilita' a livello di consiglio di amministrazione di assicurare, su base continuativa, che la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e' adeguata, attuata e operativa nel modo previsto; 2) misure per costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che prevede un'elevata probabilita' di operazioni sicure in modo continuativo; 3) il perimetro, la frequenza e il livello di dettaglio dei controlli sui processi; 4) misure per premiare e riconoscere comportamenti desiderati; 5) la valutazione dei risorse e degli obiettivi dell'impresa; 6) misure intese al mantenimento di standard di sicurezza e protezione dell'ambiente come valore aziendale fondamentale; 7) sistemi formali di comando e controllo che includono i membri del consiglio di amministrazione e l'alta dirigenza dell'impresa; 8) l'approccio in materia di competenza a tutti i livelli dell'azienda; 9) la misura in cui i punti da 1) a 8) sono applicati nelle operazioni in mare dell'azienda nel settore degli idrocarburi condotte al di fuori dell'Unione europea. 9. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE Il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente da predisporre a norma dell'art. 19, commi 3 e 6, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), contiene, a mero titolo esemplificativo: 1) la struttura organizzativa e ruoli e responsabilita' del personale; 2) descrizione delle procedure per l'individuazione e la valutazione dei grandi rischi, nonche' la loro probabilita' e le potenziali conseguenze; 3) descrizione delle procedure di integrazione dell'impatto ambientale nelle valutazioni dei rischi di incidenti gravi contenute nella relazione sui grandi rischi; 4) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali; 5) la gestione dei cambiamenti; 6) preparazione e risposte alle emergenze; 7) la mitigazione dei danni ambientali; 8) il monitoraggio delle prestazioni; 9) le modalita' di audit e riesame; 10) le misure per la partecipazione a consultazioni tripartite e modalita' per l'attuazione degli interventi che ne scaturiscono. 10. INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL PIANO INTERNO DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE I piani interni di risposta alle emergenze da predisporre a norma dell'art. 14, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera g), comprendono, a mero titolo esemplificativo: 1) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di risposta alle emergenze e della persona che dirige la risposta all'emergenza interna; 2) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con la o le autorita' responsabili del piano esterno di risposta alle emergenze; 3) descrizione di tutte le condizioni o tutti gli eventi prevedibili che possono causare un incidente grave, come illustrato nella relazione sui grandi rischi alla quale e' allegato il piano; 4) descrizione delle azioni che saranno intraprese per controllare le condizioni o gli eventi che potrebbero causare un incidente grave e per limitarne le conseguenze; 5) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili, comprese le attrezzature atte a contenere le potenziali fuoriuscite; 6) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti sull'impianto e per l'ambiente, compresi le modalita' di allarme e i comportamenti che le persone devono osservare al momento dell'allarme; 7) in caso di operazioni combinate, le misure per coordinare l'abbandono, l'evacuazione e il soccorso tra gli impianti interessati, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano sugli impianti durante un incidente grave; 8) una stima dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di petrolio. Tra le condizioni ambientali da considerare nell'analisi dell'intervento figurano: a) fattori meteorologici, tra cui vento, visibilita', precipitazioni e temperatura; b) situazione del mare, maree e correnti marine; c) presenza di ghiaccio e detriti; d) ore di luce solare; e) altre condizioni ambientali note suscettibili di influire sull'efficienza delle attrezzature di intervento o sull'efficacia generale di un intervento di risposta all'emergenza; 9) le disposizioni per avvisare tempestivamente dell'incidente grave l'autorita' o le autorita' incaricate di attivare il piano esterno di risposta alle emergenze, il tipo di informazioni da fornire immediatamente e le misure per la comunicazione di informazioni piu' dettagliate non appena esse divengono disponibili; 10) le misure adottate per formare il personale alle mansioni che sara' chiamato a svolgere e, se del caso, il coordinamento con i soccorritori esterni; 11) le misure per coordinare la risposta di emergenza interna con la risposta di emergenza esterna; 12) le valutazioni preventive sulle sostanze chimiche utilizzabili come disperdenti, autorizzate ai sensi della normativa vigente.