(Allegati-Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
Informazioni da inserire nei documenti presentati  per  la  sicurezza
  delle operazioni a mare a norma dell'art. 11 
 
1. INFORMAZIONI  DA  PRESENTARE  RELATIVAMENTE  AL  PROGETTO   O   AL
  TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE 
    La comunicazione del progetto e del trasferimento di un  impianto
di produzione che deve essere presentata a norma dell'art. 11,  comma
1, rispettivamente lettere c)  e  l),  contiene  almeno  le  seguenti
informazioni: 
      1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; 
      2) descrizione delle fasi progettuali relative alle  operazioni
e ai sistemi di produzione,  dal  progetto  preliminare  al  progetto
esecutivo o alla scelta di un impianto esistente, le norme utilizzate
e le soluzioni progettuali di base; 
      3)  descrizione  della  soluzione  progettuale  selezionata  in
relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e
la sua ubicazione, nonche' le caratteristiche primarie  di  controllo
del rischio; 
      4) dimostrazione del fatto che le soluzioni progettuali di base
contribuiscono a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile; 
      5)  descrizione  dell'impianto  e  delle  condizioni  dell'area
nell'ubicazione prevista; 
      6)  descrizione   delle   eventuali   limitazioni   ambientali,
meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione
sicura delle operazioni, le modalita' di  individuazione  dei  rischi
relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente  marino  come
la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti; 
      7) descrizione della tipologia delle operazioni da  effettuarsi
soggette a grandi rischi; 
      8) descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza
e dell'ambiente secondo il quale devono essere aggiornate e mantenute
idonee le misure previste per  il  controllo  dei  grandi  rischi  di
incidente; 
      9) descrizione dei sistemi di verifica  indipendente  e  elenco
preliminare degli elementi critici per la sicurezza  e  l'ambiente  e
relative performance richieste; 
      10) nel caso in cui un impianto di produzione  esistente  debba
essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell'utilizzo in un
diverso processo produttivo, la prova  della  sua  idoneita'  a  tale
processo produttivo; 
      11) nel caso in cui un impianto non destinato  alla  produzione
debba essere  convertito  ai  fini  dell'utilizzo  come  impianto  di
produzione,  una  relazione  comprovante  la  sua  idoneita'  a  tale
conversione. 
2. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI  PER
  LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE 
    La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione  che
deve essere predisposta a norma dell'art. 12  e  presentata  a  norma
dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni: 
      1) una descrizione del modo in  cui  si  e'  tenuto  conto  del
responso e delle osservazioni dell'UNMIG alla comunicazione di  nuovo
progetto; 
      2) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; 
      3) nota di sintesi  relativa  a  qualsiasi  coinvolgimento  dei
lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi; 
      4) descrizione dell'impianto e  di  eventuali  connessioni  con
altri impianti o infrastrutture connesse, compresi i pozzi; 
      5)  dimostrazione  che  tutti  i  grandi  rischi   sono   stati
individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita'
che si verificano,  incluse  le  limitazioni  di  ordine  ambientale,
meteorologico o legate alle caratteristiche dei  fondali  marini  per
quanto riguarda la conduzione  sicura  delle  operazioni,  e  che  le
relative misure di controllo, compresi gli elementi  critici  per  la
sicurezza e l'ambiente associati, siano adeguate al fine di ridurre a
un  livello  accettabile  il  rischio  di  un  incidente  grave;   la
dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in
caso di fuoriuscita di petrolio; 
      6)  descrizione  dei  tipi  di  operazioni  che  presentano  un
potenziale di grande rischio e sul  numero  massimo  di  persone  che
possono trovarsi sull'impianto in un dato momento; 
      7)  descrizione  delle  attrezzature  e  delle  misure  atte  a
garantire il controllo dei  pozzi,  la  sicurezza  dei  processi,  il
contenimento di sostanze pericolose, la  prevenzione  di  incendi  ed
esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose  e
la protezione dell'ambiente da un incidente grave in fase iniziale; 
      8)  descrizione  delle  misure  per   proteggere   le   persone
nell'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e
il  loro  salvataggio  in  sicurezza,   nonche'   sulle   misure   di
manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare
l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale; 
      9) codici, norme e linee guida  pertinenti  utilizzati  per  la
costruzione e la messa in servizio dell'impianto; 
      10) informazioni  riguardanti  il  sistema  di  gestione  della
sicurezza e dell'ambiente dell'operatore,  inerenti  all'impianto  di
produzione di cui al punto 9; 
      11) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata
descrizione; 
      12) descrizione del sistema di verifica indipendente; 
      13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due  o  piu'
impianti  operano  in  combinazione  in  modo  da   condizionare   il
potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti; 
      14) informazioni pertinenti alla presente  direttiva,  ottenute
in applicazione dei requisiti per la prevenzione di  incidenti  gravi
di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; 
      15)   riguardo   alle   operazioni   che   saranno   effettuate
dall'impianto, qualsiasi informazione relativa  alla  prevenzione  di
incidenti gravi che si  traducono  in  danni  significativi  o  gravi
all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva; 
      16)   valutazione   dei   potenziali   effetti    sull'ambiente
identificati derivanti dalla perdita di contenimento  delle  sostanze
inquinanti dovuta a un  incidente  grave,  e  una  descrizione  delle
misure tecniche e non tecniche prese in  considerazione  al  fine  di
prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compresi i monitoraggi. 
3. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI  PER
  UN IMPIANTO NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE 
    La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla
produzione che  deve  essere  predisposta  a  norma  dell'art.  13  e
presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti
informazioni: 
      1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario; 
      2) sintesi di qualsiasi  coinvolgimento  dei  lavoratori  nella
preparazione della relazione sui grandi rischi; 
      3) descrizione dell'impianto e, in caso di impianto mobile, una
descrizione dei mezzi utilizzati  per  il  trasferimento  tra  luoghi
diversi e del suo sistema di stazionamento; 
      4) descrizione della tipologia di operazioni con un  potenziale
di grande rischio che l'impianto e' in grado di eseguire e del numero
massimo di persone che possono  trovarsi  sull'impianto  in  un  dato
momento; 
      5)  dimostrazione  che  tutti  i  grandi  rischi   sono   stati
individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita'
che si verificano,  incluse  le  limitazioni  di  ordine  ambientale,
meteorologico o legate alle caratteristiche dei  fondali  marini  per
quanto riguarda la conduzione  sicura  delle  operazioni,  e  che  le
relative misure di controllo, compresi gli elementi  critici  per  la
sicurezza e l'ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre  a
un  livello  accettabile  il  rischio  di  un  incidente  grave;   la
dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in
caso di fuoriuscita di petrolio; 
      6) descrizione dell'impianto e delle misure atte a garantire il
controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi,  il  contenimento  di
sostanze pericolose, la prevenzione  di  incendi  ed  esplosioni,  la
protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e  la  protezione
dell'ambiente da un incidente grave; 
      7)  descrizione  delle  misure  per   proteggere   le   persone
sull'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e
il  loro  salvataggio  in  sicurezza,   nonche'   delle   misure   di
manutenzione dei sistemi di controllo per evitare danni  all'impianto
e all'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale; 
      8) codici, norme e linee guida  pertinenti  utilizzati  per  la
costruzione e la messa in servizio dell'impianto; 
      9)  dimostrazione  che  tutti  i  grandi  rischi   sono   stati
individuati per tutte le operazioni che l'impianto  e'  in  grado  di
eseguire, e che il rischio di un incidente grave e' stato  ridotto  a
un livello accettabile; 
      10) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche  e
in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura
delle operazioni, le modalita' di individuazione dei rischi  relativi
a pericoli  collegati  ai  fondali  e  all'ambiente  marino  come  la
presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti; 
      11) informazioni  riguardanti  il  sistema  di  gestione  della
sicurezza  e  dell'ambiente  che  sono  pertinenti  all'impianto  non
destinato alla produzione; 
      12) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata
descrizione; 
      13) descrizione del sistema di verifica indipendente; 
      14) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due  o  piu'
impianti  operano  in  combinazione  in  modo  da   condizionare   il
potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti; 
      15)   riguardo   alle   operazioni   che   saranno   effettuate
dall'impianto, qualsiasi informazione relativa  alla  prevenzione  di
incidenti gravi che si  traducono  in  danni  significativi  o  gravi
all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva; 
      16)  una  valutazione  dei  potenziali  effetti   sull'ambiente
identificati derivanti dalla perdita di contenimento  delle  sostanze
inquinanti dovuta a un  incidente  grave,  e  una  descrizione  delle
misure tecniche e non tecniche prese in  considerazione  al  fine  di
prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio. 
4. INFORMAZIONI DA PRESENTARE Nella COMUNICAZIONE  DI  OPERAZIONI  DI
  POZZO 
    Le comunicazioni di operazioni di pozzo, come  definite  all'art.
2, comma 1, lettera ff), devono essere predisposte a norma  dell'art.
15, presentate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera h), e contenere
almeno le seguenti informazioni: 
      1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo; 
      2)  nome  dell'impianto  che  sara'  utilizzato  e  il  nome  e
l'indirizzo del proprietario; 
      3)  informazioni  dettagliate  che  identificano  il  pozzo  ed
eventuali  collegamenti  con  impianti  e   infrastrutture   a   esso
collegati; 
      4) informazioni sul programma di  lavoro  delle  operazioni  di
pozzo, compresi il periodo delle operazioni, informazioni dettagliate
e verifica riguardo alle barriere per evitare la perdita di controllo
del pozzo  (attrezzature,  fluidi  di  perforazione,  cemento  ecc.),
controllo direzionale del percorso  del  pozzo  e  limitazioni  delle
operazioni sicure in linea con la gestione del rischio; 
      5) in caso di operazioni su pozzo gia' esistente,  informazioni
relative alla sua storia e alle sue condizioni; 
      6) eventuali dettagli concernenti le attrezzature di  sicurezza
da impiegare non descritte nella relazione sui grandi rischi relativa
all'impianto; 
      7) valutazione del rischio che contiene una descrizione: 
        a) dei rischi particolari associati all'operazione di  pozzo,
incluse le limitazioni  di  ordine  ambientale,  meteorologico  o  in
materia di fondali marini per  quanto  riguarda  la  sicurezza  delle
operazioni; 
        b) dei pericoli che si originano nel sottosuolo; 
        c) di tutte le operazioni di  superficie  o  sottomarine  che
introducono potenziali grandi rischi simultanei; 
        d) di misure di controllo adeguate; 
      8) descrizione della configurazione del pozzo al termine  delle
operazioni, vale  a  dire  se  sara'  abbandonato  permanentemente  o
temporaneamente e se sono state introdotte nel pozzo attrezzature  di
produzione per l'uso futuro; 
      9) in caso di modifica di una comunicazione  di  operazioni  di
pozzo presentata in precedenza, dettagli sufficienti  per  aggiornare
completamente la comunicazione stessa; 
      10) nei casi in cui si debba costruire o modificare un pozzo  o
procedere  alla  sua  manutenzione  per  mezzo  di  un  impianto  non
destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive: 
        a) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e
in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura
delle operazioni e modalita' di individuazione dei rischi relativi  a
pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino, come la presenza
di condutture e ormeggi di impianti adiacenti; 
        b)  descrizione  delle   condizioni   ambientali   prese   in
considerazione  nell'ambito  del  piano  interno  di  risposta   alle
emergenze dell'impianto; 
        c) descrizione dei sistemi di risposta in caso di  emergenza,
compresi i sistemi di risposta in caso di  incidente  ambientale  non
descritti nella relazione sui grandi rischi; 
        d) descrizione del modo in cui  devono  essere  coordinati  i
sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e  del  proprietario  al
fine di garantire in qualsiasi  momento  il  controllo  efficace  dei
grandi rischi; 
      11) relazione contenente i risultati del controllo indipendente
di cui all'art. 17, corredato  di  una  dichiarazione  dell'operatore
secondo cui, dopo aver esaminato  la  relazione  e  i  risultati  del
controllo effettuato dal verificatore indipendente, la  gestione  del
rischio in relazione alla progettazione del  pozzo  e  alle  relative
barriere in caso di perdita del controllo e' adeguata  per  tutte  le
condizioni e circostanze previste; 
      12) informazioni pertinenti alla presente  direttiva,  ottenute
in applicazione dei requisiti per la prevenzione di  incidenti  gravi
di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; 
      13) riguardo alle operazioni di pozzo che  saranno  effettuate,
qualsiasi informazione relativa alla prevenzioni di  incidenti  gravi
che si traducono in danni significativi o  gravi  all'ambiente,  come
richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo
ai requisiti della presente direttiva. 
5. INFORMAZIONI DA PRESENTARE  PER  QUANTO  RIGUARDA  IL  SISTEMA  DI
  VERIFICA INDIPENDENTE 
    Le descrizioni che devono essere presentate a norma dell'art. 11,
comma 1, lettera d), in relazione ai sistemi di verifica indipendente
che  devono  essere  istituiti  a  norma  dell'art.  17,   comma   1,
comprendono: 
      1) dichiarazione dell'operatore, eventualmente redatta  con  il
contributo  del  proprietario,  rilasciata  dopo  aver  esaminato  la
relazione del verificatore indipendente, secondo cui  l'elenco  degli
elementi critici per la sicurezza  e  il  programma  di  manutenzione
degli stessi quali riportati nella relazione sui grandi rischi sono o
saranno adeguati; 
      2)  descrizione  del  sistema  di  verifica  che  comprende  la
selezione dei verificatori indipendenti e i mezzi per verificare  che
gli elementi critici  per  la  sicurezza  e  l'ambiente  e  qualsiasi
impianto incluso nel sistema rimangano in  buono  stato  e  in  buone
condizioni di manutenzione; 
      3) descrizione dei mezzi di verifica di cui  alla  lettera  b),
comprendente  informazioni  dettagliate  relative  ai  principi   che
saranno applicati per lo svolgimento delle mansioni  nel  quadro  del
sistema di verifica e  per  il  riesame  periodico  di  tale  sistema
durante l'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi compresi: 
        a) descrizione degli  esami  e  delle  prove  degli  elementi
critici per la  sicurezza  e  l'ambiente  da  parte  di  verificatori
indipendenti e competenti; 
        b) modalita' di verifica della progettazione, degli standard,
delle certificazioni  o  di  altri  sistemai  di  attestazione  della
conformita' degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente; 
        c) modalita' di esame delle attivita' in corso; 
        d) modalita'  di  comunicazione  di  eventuali  casi  di  non
conformita'; 
        e) modalita' di attuazione delle azioni correttive  da  parte
dell'operatore o del proprietario. 
6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO  DI  MODIFICA  SOSTANZIALE  DI  UN
  IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO 
    Nel  caso  in   cui   siano   apportate   modifiche   sostanziali
all'impianto di cui all'art. 12, comma 5, e all'art. 13, comma 4,  la
relazione  sui  gradi  rischi  modificata  contenente  le   modifiche
sostanziali che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera f), contiene almeno le seguenti informazioni: 
      1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario; 
      2) sintesi di qualsiasi  coinvolgimento  dei  lavoratori  nella
preparazione della relazione sui grandi rischi riveduta; 
      3)  dettagli  sufficienti  per  aggiornare   completamente   la
precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano interno di
risposta alle emergenze  per  l'impianto  e  per  dimostrare  che  la
probabilita' di grandi rischi e' ridotta a un livello accettabile; 
      4) in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso: 
        a) i mezzi per isolare tutte le sostanze  pericolose  e,  nel
caso di  pozzi  collegati  all'impianto,  la  chiusura  dei  pozzi  e
l'isolamento permanente dall'impianto e dall'ambiente; 
        b) una descrizione dei  grandi  rischi  per  i  lavoratori  e
l'ambiente connessi alla dismissione dell'impianto con  l'indicazione
della popolazione totale esposta e  delle  misure  di  controllo  del
rischio; 
        c) i sistemi di risposta in caso di emergenza  per  garantire
l'evacuazione e il salvataggio in sicurezza del personale nonche'  la
manutenzione dei sistemi di  controllo  intesi  a  evitare  un  grave
incidente ambientale. 
7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE  IN  UNA  COMUNICAZIONE  DI  OPERAZIONI
  COMBINATE 
    Le comunicazioni di operazioni combinate da predisporre  a  norma
dell'art. 16 e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera  i),
contengono almeno le seguenti informazioni: 
      1)  nome   e   indirizzo   dell'operatore   che   presenta   la
comunicazione; 
      2)  nel  caso  in  cui  altri  operatori  o  proprietari  siano
coinvolti nelle  operazioni  combinate,  i  loro  nomi  e  indirizzi,
nonche' la conferma  che  essi  concordano  con  il  contenuto  della
comunicazione; 
      3)  descrizione,  sotto  forma   di   documento   riepilogativo
autorizzato da tutte  le  parti  in  questione,  delle  modalita'  di
coordinamento  dei  sistemi  di  gestione  degli  impianti  coinvolti
nell'operazione  combinata,  al  fine  di  ridurre   a   un   livello
accettabile il rischio di incidente grave; 
      4) descrizione degli impianti o attrezzature da utilizzare  per
le operazioni combinate, non descritti  nella  relazione  sui  grandi
rischi per qualsiasi impianto coinvolto nelle operazioni combinate; 
      5) sintesi della valutazione del rischio  effettuata  da  tutti
gli operatori e proprietari coinvolti nelle operazioni combinate, che
comprende: 
        a) una descrizione di eventuali operazioni effettuate durante
l'operazione  combinata  che  hanno  il  potenziale  di  causare   un
incidente grave nell'impianto o in relazione allo stesso; 
        b) una descrizione  di  eventuali  misure  di  controllo  del
rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio; 
      6) una descrizione dell'operazione combinata e un programma  di
lavoro. 
8. INFORMAZIONI  DA  PRESENTARE  PER  QUANTO  RIGUARDA  LA   POLITICA
  AZIENDALE DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI 
    La politica aziendale di prevenzione  degli  incidenti  gravi  da
predisporre a norma dell'art. 19,  comma  1,  e  presentare  a  norma
dell'art.  11,  comma  1,  lettera  a),  comprende,  a  mero   titolo
esemplificativo: 
      1) la responsabilita' a livello di consiglio di amministrazione
di assicurare, su base continuativa, che  la  politica  aziendale  di
prevenzione degli incidenti gravi e' adeguata,  attuata  e  operativa
nel modo previsto; 
      2) misure per costruire e mantenere una  solida  cultura  della
sicurezza che prevede un'elevata probabilita' di operazioni sicure in
modo continuativo; 
      3) il perimetro, la frequenza e il  livello  di  dettaglio  dei
controlli sui processi; 
      4) misure per premiare e riconoscere comportamenti desiderati; 
      5) la valutazione dei risorse e degli obiettivi dell'impresa; 
      6) misure intese al mantenimento di  standard  di  sicurezza  e
protezione dell'ambiente come valore aziendale fondamentale; 
      7) sistemi formali di  comando  e  controllo  che  includono  i
membri  del  consiglio  di   amministrazione   e   l'alta   dirigenza
dell'impresa; 
      8) l'approccio in materia  di  competenza  a  tutti  i  livelli
dell'azienda; 
      9) la misura in cui i punti da 1) a  8)  sono  applicati  nelle
operazioni  in  mare  dell'azienda  nel  settore  degli   idrocarburi
condotte al di fuori dell'Unione europea. 
9. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE
  DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE 
    Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  e  dell'ambiente  da
predisporre a norma dell'art. 19, commi 3 e 6, e presentare  a  norma
dell'art.  11,  comma  1,  lettera  b),  contiene,  a   mero   titolo
esemplificativo: 
      1) la struttura organizzativa e  ruoli  e  responsabilita'  del
personale; 
      2)  descrizione  delle  procedure  per  l'individuazione  e  la
valutazione dei grandi rischi, nonche'  la  loro  probabilita'  e  le
potenziali conseguenze; 
      3) descrizione delle  procedure  di  integrazione  dell'impatto
ambientale nelle valutazioni dei rischi di incidenti gravi  contenute
nella relazione sui grandi rischi; 
      4) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali; 
      5) la gestione dei cambiamenti; 
      6) preparazione e risposte alle emergenze; 
      7) la mitigazione dei danni ambientali; 
      8) il monitoraggio delle prestazioni; 
      9) le modalita' di audit e riesame; 
      10) le misure per la partecipazione a consultazioni  tripartite
e modalita' per l'attuazione degli interventi che ne scaturiscono. 
10. INFORMAZIONI DA  FORNIRE  NEL  PIANO  INTERNO  DI  RISPOSTA  ALLE
  EMERGENZE 
    I piani interni di risposta alle emergenze da predisporre a norma
dell'art. 14, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera g),
comprendono, a mero titolo esemplificativo: 
      1) nome o funzione delle persone  autorizzate  ad  attivare  le
procedure di risposta alle emergenze e della persona  che  dirige  la
risposta all'emergenza interna; 
      2) nome o funzione della persona  incaricata  del  collegamento
con la o le autorita' responsabili del piano esterno di risposta alle
emergenze; 
      3) descrizione di  tutte  le  condizioni  o  tutti  gli  eventi
prevedibili che possono causare un incidente grave,  come  illustrato
nella relazione sui grandi rischi alla quale e' allegato il piano; 
      4)  descrizione  delle  azioni  che  saranno   intraprese   per
controllare le condizioni o gli  eventi  che  potrebbero  causare  un
incidente grave e per limitarne le conseguenze; 
      5) una descrizione delle attrezzature  e  risorse  disponibili,
comprese le attrezzature atte a contenere le potenziali fuoriuscite; 
      6) misure atte a limitare i pericoli per  le  persone  presenti
sull'impianto e per l'ambiente, compresi le modalita' di allarme e  i
comportamenti  che   le   persone   devono   osservare   al   momento
dell'allarme; 
      7) in caso di operazioni combinate, le  misure  per  coordinare
l'abbandono,  l'evacuazione  e   il   soccorso   tra   gli   impianti
interessati, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per  le
persone che si trovano sugli impianti durante un incidente grave; 
      8)  una  stima  dell'efficacia  dell'intervento  in   caso   di
fuoriuscita di petrolio. Tra le condizioni ambientali da  considerare
nell'analisi dell'intervento figurano: 
        a)  fattori  meteorologici,  tra  cui   vento,   visibilita',
precipitazioni e temperatura; 
        b) situazione del mare, maree e correnti marine; 
        c) presenza di ghiaccio e detriti; 
        d) ore di luce solare; 
        e) altre condizioni ambientali note suscettibili di  influire
sull'efficienza delle attrezzature  di  intervento  o  sull'efficacia
generale di un intervento di risposta all'emergenza; 
      9) le disposizioni per avvisare tempestivamente  dell'incidente
grave l'autorita' o le autorita'  incaricate  di  attivare  il  piano
esterno di risposta  alle  emergenze,  il  tipo  di  informazioni  da
fornire  immediatamente  e  le  misure  per   la   comunicazione   di
informazioni piu' dettagliate non appena esse divengono disponibili; 
      10) le misure adottate per formare il personale  alle  mansioni
che sara' chiamato a svolgere e, se del caso, il coordinamento con  i
soccorritori esterni; 
      11) le misure per coordinare la risposta di  emergenza  interna
con la risposta di emergenza esterna; 
      12)  le  valutazioni   preventive   sulle   sostanze   chimiche
utilizzabili come disperdenti, autorizzate ai sensi  della  normativa
vigente.