(Allegati-Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
Disposizioni riguardanti  la  designazione  e  il  funzionamento  del
  Comitato per la sicurezza delle  operazioni  a  mare  conformemente
  agli articoli 8 e 9 
 
1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMITATO 
    1)  Il  Comitato  per  la  sicurezza  delle  operazioni  a  mare,
istituito  ai  sensi  dell'art.  8  del  presente  decreto,  ai  fini
dell'espletamento dei compiti  di  cui  allo  stesso  articolo,  come
minimo, definisce quanto segue: 
      a) le modalita' organizzative che consentono  di  assolvere  in
modo efficace a tutti i compiti assegnati  al  Comitato,  incluse  le
modalita'  per  disciplinare  in  modo  corretto  ed  efficiente   la
sicurezza e la protezione ambientale; 
      b) nell'ambito di una dichiarazione strategica,  gli  obiettivi
di supervisione e  di  attuazione  della  normativa  e  gli  obblighi
imposti al Comitato affinche' consegua la trasparenza,  la  coerenza,
la proporzionalita' e l'obiettivita' nella sua regolamentazione delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 
    2) Le modalita' di cui al punto 1 sono attuate con misure quali: 
      a)   sufficienti   competenze    specialistiche    disponibili,
internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i
modi, che consentono al Comitato di procedere a controlli e  indagini
sulle operazioni, provvedere al rispetto delle  norme  e  gestire  le
relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni; 
      b) attivita' essenziali di formazione,  comunicazione,  accesso
alle tecnologie nonche' spese di viaggio e diarie del  personale  del
Comitato per  l'esercizio  dei  suoi  compiti  e  per  facilitare  la
collaborazione tra le autorita' competenti a norma dell'art. 27; 
      c) la copertura dei costi per lo svolgimento  dei  compiti  del
Comitato, da parte degli operatori, come stabilito dall'art. 8, comma
9; 
      d) la promozione di ricerche conformi ai compiti del Comitato a
norma della presente direttiva. 
2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 
    1) Al fine di esercitare efficacemente i  suoi  compiti  a  norma
dell'art. 9, il Comitato di cui all'art. 8 predispone: 
      a) una strategia scritta che descrive i suoi  compiti,  le  sue
priorita' di azione, per esempio nella progettazione e  nell'utilizzo
degli impianti, nella gestione dell'integrita' e nella preparazione e
risposta alle emergenze, comprese le modalita' organizzative; 
      b) le procedure operative che descrivono il modo  in  cui  essa
effettua i controlli e provvede  ad  assolvere  ai  compiti  previsti
nella presente direttiva per gli operatori e i proprietari,  comprese
le modalita' di gestione, valutazione e accettazione delle  relazioni
sui  grandi  rischi,  le   modalita'   per   il   trattamento   delle
comunicazioni di operazioni di pozzo e per  la  determinazione  degli
intervalli tra le ispezioni sulle  misure  di  controllo  dei  grandi
rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una
determinata attivita'; 
      c) procedure per lo svolgimento dei suoi compiti,  fatte  salve
le altre responsabilita', per esempio le operazioni nel settore degli
idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a  norma  della  direttiva
92/91/CEE; 
      d) l'accordo formale che stabilisce i meccanismi necessari  per
il funzionamento congiunto del Comitato, compresi la supervisione, il
monitoraggio   delle   sue   articolazioni   sul    territorio,    le
programmazioni  e  ispezioni   congiunte,   la   ripartizione   delle
responsabilita' per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, le
indagini congiunte,  le  comunicazioni  interne  e  le  relazioni  da
pubblicare congiuntamente all'esterno. 
    2) Le procedure dettagliate per la  valutazione  delle  relazioni
sui grandi  rischi  impongono  all'operatore  di  fornire  tutti  gli
elementi di fatto e altri particolari richiesti ai sensi del presente
decreto. Il Comitato provvede affinche' le prescrizioni relative agli
elementi  seguenti  siano  chiaramente  indicate  nelle  linee  guida
destinate agli operatori o ai proprietari: 
      a) tutti i rischi prevedibili in grado di causare un  incidente
grave, anche per l'ambiente, sono stati individuati e valutati  cosi'
come sono state individuate le misure atte a  controllarli,  compresi
gli interventi di emergenza; 
      b) il sistema di gestione della sicurezza  e  dell'ambiente  e'
descritto in modo adeguato per provare  il  rispetto  della  presente
direttiva; 
      c) provvedimenti adeguati sono stati delineati ai fini  di  una
verifica indipendente e di un audit da  parte  dell'operatore  o  del
proprietario. 
    3) Nel procedere alla valutazione  approfondita  delle  relazioni
sui grandi rischi, il Comitato assicura che: 
      a) sono forniti tutti gli elementi di fatto; 
      b) l'operatore o il proprietario ha identificato tutti i rischi
di  incidenti  gravi  ragionevolmente  prevedibili   che   riguardano
l'impianto  e  le  sue  funzioni,  unitamente  ai  potenziali  eventi
scatenanti, e che la metodologia e i criteri di valutazione  adottati
per la gestione del  rischio  di  incidenti  gravi  sono  chiaramente
spiegati, compresi i fattori di incertezza nell'analisi; 
      c) la gestione del rischio abbia tenuto conto di tutte le  fasi
pertinenti del ciclo di vita dell'impianto e abbia  anticipato  tutte
le situazioni prevedibili tra cui: 
        1. il  modo  in  cui  la  soluzione  progettuale  selezionata
descritta nella comunicazione del progetto o del trasferimento di  un
impianto di produzione di cui  all'Allegato  I,  abbia  tenuto  conto
della gestione del rischio in modo da  garantire  l'integrazione  dei
principi di sicurezza e ambientali intrinseci; 
        2. il modo in  cui  le  operazioni  di  pozzo  sono  condotte
dall'impianto durante la fase operativa; 
        3. il modo in cui le operazioni di pozzo  sono  effettuate  e
sospese temporaneamente prima che la produzione  sia  avviata  da  un
impianto di produzione; 
        4.  il  modo  in  cui  si  intendono  realizzare   operazioni
combinate con altri impianti; 
        5.  il  modo  in  cui   sara'   effettuata   la   dismissione
dell'impianto; 
      d) sia esplicitato il modo in  cui  si  intendono  attuare,  se
necessario,  le  misure  di   riduzione   del   rischio   individuate
nell'ambito della gestione del rischio, al fine ridurre i rischi a un
livello accettabile; 
      e) nel determinare le misure necessarie per raggiungere livelli
di  rischio  accettabili,  l'operatore  e   il   proprietario   abbia
chiaramente dimostrato di avere tenuto conto delle buone pratiche  in
materia e del giudizio fondato  su  solidi  principi  di  ingegneria,
sulle migliori  pratiche  di  gestione  e  su  principi  di  gestione
organizzativa e delle risorse umane; 
      f) le misure e le modalita' per  individuare  e  rispondere  in
modo  rapido  ed  efficace  a  una  situazione  di  emergenza   siano
chiaramente identificate e giustificate; 
      g) le modalita' di evacuazione e di salvataggio e le misure per
limitare   l'aggravarsi   dell'emergenza    e    ridurne    l'impatto
sull'ambiente siano integrate in modo logico e  sistematico,  tenendo
conto delle probabili condizioni di emergenza in cui saranno gestite; 
      h) gli obblighi siano integrati nei piani interni  di  risposta
alle emergenze e che una copia o un'adeguata descrizione del piano di
risposta interno sono state trasmesse al Comitato; 
      i) il sistema  di  gestione  della  sicurezza  e  dell'ambiente
descritto  nella  relazione  sui  grandi  rischi  sia  sufficiente  a
garantire il controllo dei grandi rischi in tutte le fasi  pertinenti
del ciclo di vita dell'impianto, garantisca il rispetto di  tutte  le
pertinenti norme di legge e preveda un  audit  e  l'attuazione  delle
raccomandazioni che ne risultano; 
      l)  il  sistema  di  verifica  indipendente  sia  spiegato  con
chiarezza.