Allegato III Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare conformemente agli articoli 8 e 9 1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMITATO 1) Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, istituito ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui allo stesso articolo, come minimo, definisce quanto segue: a) le modalita' organizzative che consentono di assolvere in modo efficace a tutti i compiti assegnati al Comitato, incluse le modalita' per disciplinare in modo corretto ed efficiente la sicurezza e la protezione ambientale; b) nell'ambito di una dichiarazione strategica, gli obiettivi di supervisione e di attuazione della normativa e gli obblighi imposti al Comitato affinche' consegua la trasparenza, la coerenza, la proporzionalita' e l'obiettivita' nella sua regolamentazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 2) Le modalita' di cui al punto 1 sono attuate con misure quali: a) sufficienti competenze specialistiche disponibili, internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i modi, che consentono al Comitato di procedere a controlli e indagini sulle operazioni, provvedere al rispetto delle norme e gestire le relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni; b) attivita' essenziali di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie nonche' spese di viaggio e diarie del personale del Comitato per l'esercizio dei suoi compiti e per facilitare la collaborazione tra le autorita' competenti a norma dell'art. 27; c) la copertura dei costi per lo svolgimento dei compiti del Comitato, da parte degli operatori, come stabilito dall'art. 8, comma 9; d) la promozione di ricerche conformi ai compiti del Comitato a norma della presente direttiva. 2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 1) Al fine di esercitare efficacemente i suoi compiti a norma dell'art. 9, il Comitato di cui all'art. 8 predispone: a) una strategia scritta che descrive i suoi compiti, le sue priorita' di azione, per esempio nella progettazione e nell'utilizzo degli impianti, nella gestione dell'integrita' e nella preparazione e risposta alle emergenze, comprese le modalita' organizzative; b) le procedure operative che descrivono il modo in cui essa effettua i controlli e provvede ad assolvere ai compiti previsti nella presente direttiva per gli operatori e i proprietari, comprese le modalita' di gestione, valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi, le modalita' per il trattamento delle comunicazioni di operazioni di pozzo e per la determinazione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una determinata attivita'; c) procedure per lo svolgimento dei suoi compiti, fatte salve le altre responsabilita', per esempio le operazioni nel settore degli idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva 92/91/CEE; d) l'accordo formale che stabilisce i meccanismi necessari per il funzionamento congiunto del Comitato, compresi la supervisione, il monitoraggio delle sue articolazioni sul territorio, le programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle responsabilita' per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, le indagini congiunte, le comunicazioni interne e le relazioni da pubblicare congiuntamente all'esterno. 2) Le procedure dettagliate per la valutazione delle relazioni sui grandi rischi impongono all'operatore di fornire tutti gli elementi di fatto e altri particolari richiesti ai sensi del presente decreto. Il Comitato provvede affinche' le prescrizioni relative agli elementi seguenti siano chiaramente indicate nelle linee guida destinate agli operatori o ai proprietari: a) tutti i rischi prevedibili in grado di causare un incidente grave, anche per l'ambiente, sono stati individuati e valutati cosi' come sono state individuate le misure atte a controllarli, compresi gli interventi di emergenza; b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e' descritto in modo adeguato per provare il rispetto della presente direttiva; c) provvedimenti adeguati sono stati delineati ai fini di una verifica indipendente e di un audit da parte dell'operatore o del proprietario. 3) Nel procedere alla valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi, il Comitato assicura che: a) sono forniti tutti gli elementi di fatto; b) l'operatore o il proprietario ha identificato tutti i rischi di incidenti gravi ragionevolmente prevedibili che riguardano l'impianto e le sue funzioni, unitamente ai potenziali eventi scatenanti, e che la metodologia e i criteri di valutazione adottati per la gestione del rischio di incidenti gravi sono chiaramente spiegati, compresi i fattori di incertezza nell'analisi; c) la gestione del rischio abbia tenuto conto di tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell'impianto e abbia anticipato tutte le situazioni prevedibili tra cui: 1. il modo in cui la soluzione progettuale selezionata descritta nella comunicazione del progetto o del trasferimento di un impianto di produzione di cui all'Allegato I, abbia tenuto conto della gestione del rischio in modo da garantire l'integrazione dei principi di sicurezza e ambientali intrinseci; 2. il modo in cui le operazioni di pozzo sono condotte dall'impianto durante la fase operativa; 3. il modo in cui le operazioni di pozzo sono effettuate e sospese temporaneamente prima che la produzione sia avviata da un impianto di produzione; 4. il modo in cui si intendono realizzare operazioni combinate con altri impianti; 5. il modo in cui sara' effettuata la dismissione dell'impianto; d) sia esplicitato il modo in cui si intendono attuare, se necessario, le misure di riduzione del rischio individuate nell'ambito della gestione del rischio, al fine ridurre i rischi a un livello accettabile; e) nel determinare le misure necessarie per raggiungere livelli di rischio accettabili, l'operatore e il proprietario abbia chiaramente dimostrato di avere tenuto conto delle buone pratiche in materia e del giudizio fondato su solidi principi di ingegneria, sulle migliori pratiche di gestione e su principi di gestione organizzativa e delle risorse umane; f) le misure e le modalita' per individuare e rispondere in modo rapido ed efficace a una situazione di emergenza siano chiaramente identificate e giustificate; g) le modalita' di evacuazione e di salvataggio e le misure per limitare l'aggravarsi dell'emergenza e ridurne l'impatto sull'ambiente siano integrate in modo logico e sistematico, tenendo conto delle probabili condizioni di emergenza in cui saranno gestite; h) gli obblighi siano integrati nei piani interni di risposta alle emergenze e che una copia o un'adeguata descrizione del piano di risposta interno sono state trasmesse al Comitato; i) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente descritto nella relazione sui grandi rischi sia sufficiente a garantire il controllo dei grandi rischi in tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell'impianto, garantisca il rispetto di tutte le pertinenti norme di legge e preveda un audit e l'attuazione delle raccomandazioni che ne risultano; l) il sistema di verifica indipendente sia spiegato con chiarezza.