Allegato V Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di messa a punto indipendente di cui all'art. 17, comma 3 1) Il Comitato provvede affinche' l'operatore, con l'eventuale contributo del proprietario, assicuri il pieno soddisfacimento dei seguenti requisiti per quanto riguarda l'indipendenza del verificatore dall'operatore e dal proprietario: a) le mansioni non comportino al verificatore indipendente di considerare uno qualsiasi degli aspetti di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente di un impianto o di un pozzo o di un progetto di pozzo nel quale la sua obiettivita' potrebbe essere compromessa o nei casi in cui lo stesso verificatore sia stato coinvolto prima dell'attivita' di verifica; b) il verificatore sia sufficientemente indipendente da un sistema di gestione nel quale ha o ha avuto una qualsivoglia responsabilita' su un qualsiasi aspetto di un componente oggetto del sistema indipendente o di esame del pozzo in modo tale da garantire l'obiettivita' nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del sistema di verifica indipendente. 2) Il Comitato provvede affinche' l'operatore, con l'eventuale contributo del proprietario, garantisca che il verificatore indipendente e' in grado di assicurare che, nei riguardi del sistema di verifica indipendente, relativa a un impianto o a un pozzo, sono pienamente soddisfatti i seguenti requisiti: a) il verificatore indipendente abbia adeguata competenza tecnica, ivi inclusa, ove necessario, personale consistenza adeguata e qualificata esperienza ed in numero adeguato; b) le mansioni, all'interno del sistema di verifica indipendente, siano opportunamente assegnate da parte del verificatore indipendente a personale qualificato per la loro esecuzione; c) siano poste in essere disposizioni adeguate in merito al flusso di informazioni fra l'operatore, il proprietario e il verificatore indipendente; d) il verificatore indipendente sia dotato di sufficiente autorita' affinche' possa svolgere le proprie funzioni in modo efficace. 3) Le modifiche sostanziali sono comunicate al verificatore indipendente per verifiche aggiuntive in ossequio a quanto previsto dal sistema di verifica indipendente, e i risultati di tali verifiche aggiuntive sono comunicati, su richiesta, al Comitato.