(Allegati-Allegato V)
                                                           Allegato V 
 
Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi  di
  messa a punto indipendente di cui all'art. 17, comma 3 
 
    1) Il Comitato provvede affinche'  l'operatore,  con  l'eventuale
contributo del proprietario, assicuri il  pieno  soddisfacimento  dei
seguenti   requisiti   per   quanto   riguarda   l'indipendenza   del
verificatore dall'operatore e dal proprietario: 
      a) le mansioni non comportino al verificatore  indipendente  di
considerare uno qualsiasi degli aspetti di un elemento critico per la
sicurezza e l'ambiente di un impianto o di un pozzo o di un  progetto
di pozzo nel quale la sua obiettivita' potrebbe essere compromessa  o
nei casi in cui lo stesso  verificatore  sia  stato  coinvolto  prima
dell'attivita' di verifica; 
      b) il verificatore  sia  sufficientemente  indipendente  da  un
sistema di  gestione  nel  quale  ha  o  ha  avuto  una  qualsivoglia
responsabilita' su un qualsiasi aspetto di un componente oggetto  del
sistema indipendente o di esame del pozzo in modo tale  da  garantire
l'obiettivita' nello svolgimento delle sue funzioni  all'interno  del
sistema di verifica indipendente. 
    2) Il Comitato provvede affinche'  l'operatore,  con  l'eventuale
contributo  del  proprietario,   garantisca   che   il   verificatore
indipendente e' in grado di assicurare che, nei riguardi del  sistema
di verifica indipendente, relativa a un impianto o a un  pozzo,  sono
pienamente soddisfatti i seguenti requisiti: 
      a)  il  verificatore  indipendente  abbia  adeguata  competenza
tecnica, ivi inclusa, ove necessario, personale consistenza  adeguata
e qualificata esperienza ed in numero adeguato; 
      b)  le  mansioni,   all'interno   del   sistema   di   verifica
indipendente,   siano   opportunamente   assegnate   da   parte   del
verificatore  indipendente  a  personale  qualificato  per  la   loro
esecuzione; 
      c) siano poste in essere disposizioni  adeguate  in  merito  al
flusso  di  informazioni  fra  l'operatore,  il  proprietario  e   il
verificatore indipendente; 
      d) il  verificatore  indipendente  sia  dotato  di  sufficiente
autorita' affinche'  possa  svolgere  le  proprie  funzioni  in  modo
efficace. 
    3) Le  modifiche  sostanziali  sono  comunicate  al  verificatore
indipendente per verifiche aggiuntive in ossequio a  quanto  previsto
dal sistema di verifica indipendente, e i risultati di tali verifiche
aggiuntive sono comunicati, su richiesta, al Comitato.