(Allegati-Allegato VII)
                                                         Allegato VII 
 
              Informazioni da fornire nei piani esterni 
            di risposta alle emergenze di cui all'art. 29 
 
    I piani esterni di risposta alle emergenze  predisposti  a  norma
dell'art. 29 comprendono, a mero titolo esemplificativo: 
      1) nomi e funzioni delle persone  autorizzate  ad  attivare  le
procedure di emergenza e delle  persone  autorizzate  a  dirigere  la
risposta esterna all'emergenza; 
      2)  disposizioni  adottate  per  l'informazione  tempestiva  di
incidenti gravi e relative procedure di allarme ed emergenza; 
      3) misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare
il piano esterno di risposta alle emergenze; 
      4) disposizioni per fornire assistenza  alla  risposta  interna
all'emergenza; 
      5) una descrizione dettagliata delle misure di risposta esterna
all'emergenza; 
      6)  disposizioni  per  fornire  a  persone   e   organizzazioni
potenzialmente coinvolte nell'incidente grave informazioni adeguate e
consigli sullo stesso; 
      7) disposizioni intese a garantire che sono informati i servizi
di emergenza di altri Stati membri e la Commissione Europea  in  caso
di   un   incidente   grave   suscettibile   di   avere   conseguenze
transfrontaliere; 
      8) disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla
fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le  situazioni
in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano  la  riva  prima
della fuoriuscita vera e propria.