Allegato VII Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all'art. 29 I piani esterni di risposta alle emergenze predisposti a norma dell'art. 29 comprendono, a mero titolo esemplificativo: 1) nomi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna all'emergenza; 2) disposizioni adottate per l'informazione tempestiva di incidenti gravi e relative procedure di allarme ed emergenza; 3) misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare il piano esterno di risposta alle emergenze; 4) disposizioni per fornire assistenza alla risposta interna all'emergenza; 5) una descrizione dettagliata delle misure di risposta esterna all'emergenza; 6) disposizioni per fornire a persone e organizzazioni potenzialmente coinvolte nell'incidente grave informazioni adeguate e consigli sullo stesso; 7) disposizioni intese a garantire che sono informati i servizi di emergenza di altri Stati membri e la Commissione Europea in caso di un incidente grave suscettibile di avere conseguenze transfrontaliere; 8) disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva prima della fuoriuscita vera e propria.