(Allegati-Allegato VIII)
                                                        Allegato VIII 
 
         Dettagli da includere nella preparazione dei piani 
                 esterni di risposta alle emergenze 
                         di cui all'art. 29 
 
    1) Le autorita' responsabili  del  coordinamento  della  risposta
alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi: 
      a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla
proprieta', l'ubicazione  e  i  mezzi  di  trasporto  verso  il  sito
dell'incidente grave e la modalita' di utilizzo presso lo stesso; 
      b) una  descrizione  delle  misure  atte  a  garantire  che  le
attrezzature  e  le  procedure  sono  mantenute  in   condizioni   di
operabilita'; 
      c)  un  inventario  delle  attrezzature  di  proprieta'   degli
operatori del settore che possono essere rese disponibili in caso  di
emergenza; 
      d) una  descrizione  delle  misure  di  carattere  generale  di
risposta  agli  incidenti  gravi,  comprese  le   competenze   e   le
responsabilita' di tutte le parti  coinvolte  nonche'  gli  organismi
responsabili per il mantenimento di tali accordi; 
      e) misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e
le procedure sono disponibili e aggiornati e che  vi  e'  sufficiente
disponibilita' di membri del personale qualificati in ogni momento; 
      f) informazioni relative a valutazioni ambientali  e  sanitarie
preventive  su  qualsiasi  sostanza  chimica   da   utilizzare   come
disperdente. 
    2)  I  piani  esterni  di  risposta   alle   emergenze   spiegano
chiaramente  il  ruolo  delle  autorita',   dei   soccorritori,   dei
coordinatori e  degli  altri  soggetti  attivi  nella  risposta  alle
emergenze, in modo che la cooperazione e' assicurata  nella  risposta
agli incidenti gravi. 
    3) Possono essere siglati accordi con gli altri Stati membri  che
prevedono disposizioni da adottare  per  rispondere  a  un  incidente
grave che supera potenzialmente le capacita' di risposta dello  Stato
membro od oltrepassi i suoi confini, tramite: 
      a) la condivisione di piani esterni di risposta alle  emergenze
con gli Stati membri limitrofi e la Commissione; 
      b) la compilazione di inventari a livello transfrontaliero  dei
mezzi disponibili per la risposta, sia di proprieta' degli  operatori
del  settore  sia  di  proprieta'  pubblica  nonche'  di  tutti   gli
adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e  le  procedure
compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri; 
      c) procedure per attivare il meccanismo  di  protezione  civile
dell'Unione; 
      d) l'organizzazione di esercitazioni transfrontaliere  relative
alla risposta esterna alle emergenze.