(Allegati-Allegato IX)
                                                          Allegato IX 
 
             Condivisione di informazioni e trasparenza 
 
    1) Il formato comune  per  la  comunicazione  delle  informazioni
relative  agli  indicatori  dei  grandi  rischi  deve  consentire  di
confrontare le informazioni provenienti dalle autorita' competenti  e
di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori, ove il  caso
con il contributo dei proprietari. 
    2) Le informazioni che il Comitato, gli operatori e i proprietari
devono condividere riguardano tra l'altro: 
      a) l'emissione accidentale di petrolio, gas  o  altre  sostanze
pericolose, infiammate o non infiammate; 
      b) la perdita di controllo dei pozzi che richiede l'attivazione
di apparecchiature di controllo  degli  stessi,  o  il  guasto  della
barriera di un pozzo che richiede la sua sostituzione o riparazione; 
      c) il  guasto  di  un  elemento  critico  per  la  sicurezza  e
l'ambiente; 
      d)  la  significativa  perdita  di  integrita'  strutturale,  o
perdita  di  protezione  contro  gli  effetti  di   un   incendio   o
un'esplosione, o perdita  della  stazionarieta'  in  relazione  a  un
impianto mobile; 
      e) imbarcazioni in rotta di collisione e  collisioni  effettive
di navi con un impianto in mare; 
      f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto in  mare
o nelle sue vicinanze; 
      g) tutti gli incidenti fatali; 
      h) tutte le lesioni gravi a cinque o piu' persone nello  stesso
incidente; 
      i) le evacuazioni di personale; 
      l) un incidente ambientale grave. 
    3) Le relazioni annuali che  devono  essere  presentate  a  norma
dell'art. 25 contengono almeno le informazioni seguenti: 
      a) numero, eta' e ubicazione degli impianti; 
      b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati,  eventuali
interventi di applicazione delle norme o condanne; 
      c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune
di notifica di cui all'art. 23; 
      d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle
attivita' in mare; 
      e) le prestazioni delle operazioni in mare  nel  settore  degli
idrocarburi in  relazione  alla  prevenzione  di  incidenti  gravi  e
limitazione delle conseguenza di incidenti gravi che si verificano. 
    4) Le informazioni di cui  al  paragrafo  2  sono  costituite  da
elementi di fatto e dati  analitici  riguardanti  le  operazioni  nel
settore degli idrocarburi e non sono ambigue.  Le  informazioni  e  i
dati forniti sono tali da permettere, in Italia  il  confronto  delle
prestazioni di singoli operatori e proprietari e, con gli altri Stati
membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso. 
    5) Le informazioni raccolte e compilate di  cui  al  paragrafo  2
consentono al Comitato di lanciare  allarmi  tempestivi  in  caso  di
potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali
critiche e di adottare azioni preventive. Le informazioni  dimostrano
inoltre  l'efficacia  complessiva  delle  misure  e   dei   controlli
effettuati dai singoli operatori e proprietari e dal settore nel  suo
complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e  per  ridurre
al minimo i rischi per l'ambiente. 
    6) Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'art.  24,  si
predispone un formato semplificato che facilita la pubblicazione  dei
dati pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente  allegato  e  la
preparazione  delle  relazioni  a  norma  dell'art.  25  in  un  modo
facilmente accessibile al pubblico  e  che  semplifica  il  confronto
transfrontaliero dei dati.