Art. 30. Professori/Professoresse di ruolo, ricercatori/ricercatrici 1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse universitarie si articola in due fasce: a) professori/professoresse di prima fascia, b) professori/professoresse di seconda fascia. 2. Ai professori/alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle ricercatrici si applica il trattamento di quiescenza e di previdenza dei professori e dei ricercatori delle universita' statali con iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e al fondo di previdenza ex ENPAS (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1092). 3. Ai professori/alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle ricercatrici e' comunque garantito lo stato giuridico ed economico non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse di ruolo e i ricercatori/le ricercatrici delle universita' statali. 4. Il trattamento economico che eccede quello previsto per le universita' statali e' limitato solo al periodo di permanenza del personale presso l'Universita' ed e' computato, ai fini pensionistici e di quiescenza, come retribuzione accessoria.