(Statuto-art. 30)
                              Art. 30. 
     Professori/Professoresse di ruolo, ricercatori/ricercatrici 
 
    1.  Il  ruolo  dei  professori  universitari/delle  professoresse
universitarie si articola in due fasce: 
    a) professori/professoresse di prima fascia, 
    b) professori/professoresse di seconda fascia. 
    2.   Ai   professori/alle   professoresse   di   ruolo   ed    ai
ricercatori/alle ricercatrici si applica il trattamento di quiescenza
e di previdenza dei professori e dei  ricercatori  delle  universita'
statali  con  iscrizione  alla  gestione  separata  dei   trattamenti
pensionistici dei dipendenti dello Stato e al fondo di previdenza  ex
ENPAS (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1971,  n.
1092). 
    3.   Ai   professori/alle   professoresse   di   ruolo   ed    ai
ricercatori/alle  ricercatrici  e'  comunque   garantito   lo   stato
giuridico  ed  economico  non  inferiore  a  quello  previsto  per  i
professori/le professoresse di ruolo e i ricercatori/le  ricercatrici
delle universita' statali. 
    4. Il trattamento economico che eccede  quello  previsto  per  le
universita' statali e' limitato solo al  periodo  di  permanenza  del
personale presso l'Universita' ed e' computato, ai fini pensionistici
e di quiescenza, come retribuzione accessoria.