Articolo 50 Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello 1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello e' la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado. 2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto. 3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la corte d'appello puo' decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.