Articolo 51 Altre disposizioni relative alle lingue 1. Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione. 2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte d'appello possono predisporre un servizio di interpretariato per assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento 3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui e' proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attivita' o la sede di attivita' in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita', la sede di attivita', nelle seguenti circostanze: a) la competenza e' affidata alla divisione centrale conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale non e' una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita', la sede di attivita'; e c) il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.