(Allegato-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
                             (Contratti) 
 
  1. Gli intermediari forniscono i propri  servizi  di  investimento,
compresa la consulenza in materia  di  investimenti  che  preveda  lo
svolgimento  di  una  valutazione  periodica  dell'adeguatezza  degli
strumenti finanziari o dei servizi raccomandati,  sulla  base  di  un
apposito contratto scritto; una copia di tale contratto e' consegnata
al cliente. 
 
  2. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),
applicano l'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565. 
 
  3. Il contratto con i clienti al dettaglio: 
 
  a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando
il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di  strumenti
finanziari e di operazioni interessate; 
 
  b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalita' di rinnovo del
contratto, nonche' le modalita' da adottare per le modificazioni  del
contratto stesso; 
 
  c) indica le modalita' attraverso cui  il  cliente  puo'  impartire
ordini e istruzioni; 
 
  d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione
da fornire al cliente a rendiconto dell'attivita' svolta; 
 
  e) indica i corrispettivi spettanti all'intermediario o  i  criteri
oggettivi  per  la  loro  determinazione,  specificando  le  relative
modalita' di percezione  e,  ove  non  diversamente  comunicati,  gli
incentivi ricevuti in conformita' al Titolo V; 
 
  f) indica se e con quali modalita' e contenuti in  connessione  con
il servizio di investimento puo' essere  prestata  la  consulenza  in
materia di investimenti; 
 
  g)  indica  le  altre   condizioni   contrattuali   convenute   con
l'investitore per la prestazione del servizio; 
 
  h)  indica  le   procedure   di   risoluzione   stragiudiziale   di
controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico. 
 
  4. Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano al  servizio  accessorio  di
concessione di finanziamenti agli investitori.