Art. 37. (Contratti) 1. Gli intermediari forniscono i propri servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto e' consegnata al cliente. 2. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565. 3. Il contratto con i clienti al dettaglio: a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate; b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalita' di rinnovo del contratto, nonche' le modalita' da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indica le modalita' attraverso cui il cliente puo' impartire ordini e istruzioni; d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attivita' svolta; e) indica i corrispettivi spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalita' di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformita' al Titolo V; f) indica se e con quali modalita' e contenuti in connessione con il servizio di investimento puo' essere prestata la consulenza in materia di investimenti; g) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio; h) indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico. 4. Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.