(Allegato-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
          (Contratti relativi alla gestione di portafogli) 
 
  1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo  37,  il  contratto
con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli: 
 
  a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi
nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere
realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; 
 
  b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del  rischio  entro
il quale il  gestore  puo'  esercitare  la  sua  discrezionalita'  ed
eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalita'; 
 
  c) indica se il portafoglio del cliente puo' essere  caratterizzato
da effetto leva; 
 
  d) fornisce  la  descrizione  del  parametro  di  riferimento,  ove
significativo,  al  quale  verra'  raffrontato  il   rendimento   del
portafoglio del cliente; 
 
  e)  indica  se  l'intermediario   delega   a   terzi   l'esecuzione
dell'incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega; 
 
  f) indica il metodo e la frequenza di valutazione  degli  strumenti
finanziari contenuti nel portafoglio del cliente. 
 
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la
possibilita' per l'intermediario di investire in strumenti finanziari
non  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato,  in
derivati  o  in  strumenti  illiquidi  o  altamente  volatili;  o  di
procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme  di  denaro
prese a  prestito,  operazioni  di  finanziamento  tramite  titoli  o
qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini,  deposito  di
garanzie o rischio di cambio.