Art. 39. (Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprieta') 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4-bis, del Testo Unico, gli intermediari valutano attentamente l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprieta' in considerazione del rapporto che sussiste tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell'intermediario e le attivita' del cliente sottoposte a tali contratti. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare di aver assolto a tale obbligo. 2. Ai fini del comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti fattori: a) se sussiste solo un collegamento molto debole tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell'intermediario e l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprieta', anche alla luce della probabilita' che l'esposizione del cliente nei confronti dell'intermediario risulti bassa o trascurabile; b) se l'importo delle disponibilita' liquide o degli strumenti finanziari dei clienti soggetto a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprieta' superi di gran lunga l'esposizione derivante dalle obbligazioni dei clienti, o sia del tutto indipendente rispetto a tale esposizione come nel caso in cui il cliente non abbia obbligazioni nei confronti dell'intermediario; e c) se la totalita' degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti e' assoggettata a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprieta', senza che si sia tenuto conto delle specifiche obbligazioni di ciascun cliente nei confronti dell'intermediario. 3. Quando si avvalgono di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprieta', gli intermediari comunicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate i rischi connessi e l'effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprieta' sugli strumenti finanziari e sulle disponibilita' liquide dei clienti medesimi.