(Allegato-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
(Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del  titolo
                           di proprieta') 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  23,  comma  4-bis,
del Testo Unico, gli intermediari  valutano  attentamente  l'utilizzo
dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di  proprieta'
in considerazione del rapporto che sussiste tra le  obbligazioni  del
cliente nei confronti dell'intermediario e le attivita'  del  cliente
sottoposte a tali contratti. Gli intermediari devono essere in  grado
di dimostrare di aver assolto a tale obbligo. 
 
  2. Ai fini del comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti
fattori: 
 
  a)  se  sussiste  solo  un  collegamento  molto   debole   tra   le
obbligazioni  del  cliente   nei   confronti   dell'intermediario   e
l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo  di
proprieta', anche alla luce della probabilita' che l'esposizione  del
cliente   nei   confronti   dell'intermediario   risulti   bassa    o
trascurabile; 
 
  b) se l'importo delle  disponibilita'  liquide  o  degli  strumenti
finanziari  dei  clienti  soggetto  a  contratti  di   garanzia   con
trasferimento  del  titolo  di  proprieta'  superi  di   gran   lunga
l'esposizione derivante dalle obbligazioni dei  clienti,  o  sia  del
tutto indipendente rispetto a tale esposizione come nel caso  in  cui
il cliente non abbia obbligazioni nei confronti dell'intermediario; e 
 
  c)  se  la   totalita'   degli   strumenti   finanziari   o   delle
disponibilita' liquide dei clienti e'  assoggettata  a  contratti  di
garanzia con trasferimento del titolo di proprieta', senza che si sia
tenuto conto delle specifiche obbligazioni  di  ciascun  cliente  nei
confronti dell'intermediario. 
 
  3. Quando si avvalgono di contratti di garanzia  con  trasferimento
del titolo di proprieta',  gli  intermediari  comunicano  ai  clienti
professionali e alle controparti  qualificate  i  rischi  connessi  e
l'effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del  titolo
di proprieta'  sugli  strumenti  finanziari  e  sulle  disponibilita'
liquide dei clienti medesimi.