(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 41)
                              Art. 41. 
             Disposizioni speciali per la Sezione Scuola 
 
    1.  I  contratti  a  tempo  determinato  del  personale  docente,
educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le  cause
di risoluzione di tali contratti vi e' anche l'individuazione  di  un
nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di  nuove
graduatorie. 
    2. L'art. 13, comma 15  del  CCNL  29  novembre  2007,  e'  cosi'
sostituito: 
      «15. Le ferie maturate e non godute per  esigenze  di  servizio
sono monetizzabili solo all'atto della  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, nei limiti delle vigenti norme  di  legge  e  delle  relative
disposizioni applicative.» 
    3. Con riferimento all'art. 53, comma 1, del CCNL del 29 novembre
2007 (Modalita' di prestazione dell'orario), il  primo  capoverso  e'
cosi' sostituito: 
      «All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una  proposta
di piano delle attivita' inerente alla materia del presente articolo,
in uno specifico incontro con il personale  ATA.  Il  personale  ATA,
individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle  proposte
formulate  nel  suddetto  incontro,   partecipa   ai   lavori   delle
commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi  di  istruzione,
per l'assistenza agli  alunni  con  disabilita',  per  la  sicurezza,
nonche' all'elaborazione del PEI  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,
lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017».