(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
               Contratto di lavoro a tempo determinato 
 
    1.  Gli  enti  possono  stipulare   contratti   individuali   per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, nel rispetto dell'art. 36  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e  seguenti  del
decreto  legislativo  n.  81/2015,  nonche'  dei  vincoli  finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
    2. I contratti a termine hanno la  durata  massima  di  trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza  di  un  contratto  di
durata fino a sei mesi ovvero almeno  venti  giorni,  dalla  data  di
scadenza di un contratto  di  durata  superiore  a  sei  mesi,  fermo
restando quanto previsto per le attivita' stagionali. 
    3. Il numero massimo  di  contratti  a  tempo  determinato  e  di
contratti  di  somministrazione  a  tempo  determinato  stipulati  da
ciascun ente complessivamente non puo' superare il tetto annuale  del
20% del personale a tempo indeterminato in  servizio  al  1°  gennaio
dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei  decimali  all'unita'
superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che
occupano fino a 5 dipendenti e' sempre possibile la  stipulazione  di
un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attivita'  in
corso di anno, il  limite  percentuale  si  computa  sul  numero  dei
lavoratori   a   tempo   indeterminato   in   servizio   al   momento
dell'assunzione. 
    4.  Le  ipotesi  di  contratto  a  tempo  determinato  esenti  da
limitazioni quantitative, oltre  a  quelle  individuate  dal  decreto
legislativo n. 81/2015, sono: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari necessita' di enti di nuova istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'; 
      d)  stipulazione  di  contratti  a  tempo  determinato  per  il
conferimento di supplenze al personale  docente  ed  educativo  degli
enti locali; 
      e)  stipulazione  di  contratti   a   tempo   determinato   per
l'assunzione di personale da  adibire  all'esercizio  delle  funzioni
infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali; 
      f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi  UE,
statali, regionali o privati; 
      g) realizzazione di eventi  sportivi  o  culturali  di  rilievo
internazionale; 
      h) proroghe dei contratti  di  personale  a  tempo  determinato
interessato dai processi di stabilizzazione. 
    5. Gli enti disciplinano, con gli atti  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto
legislativo n. 165/2001, le procedure selettive per  l'assunzione  di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato,  tenuto  conto
della programmazione dei fabbisogni del personale di cui  all'art.  6
del decreto legislativo n. 165/2001. 
    6. Nell'ambito delle esigenze  straordinarie  o  temporanee  sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di  personale  con
contratto di lavoro a termine: 
      a)  sostituzione  di  personale  assente   con   diritto   alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale  che  fruisce  dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge  n.  53/2000;  nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro  programmate,
con l'esclusione delle ipotesi  di  sciopero,  l'assunzione  a  tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni  al  fine  di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; 
      b) sostituzione di personale assente per congedo di maternita',
di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli  articoli
16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo n.  151/2001;  in  tali  casi
l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire  anche  trenta  giorni
prima dell'inizio del periodo di astensione. 
    7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'ente  puo'
procedere ad assunzioni a termine  anche  per  lo  svolgimento  delle
mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato
a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di  mansioni
superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e
dell'art. 8 del CCNL del 14  settembre  2000  a  quelle  proprie  del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 
    8. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  6,  nel
contratto individuale e' specificata  per  iscritto  la  causa  della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per  tale  non  solo  il  dipendente   assente   con   diritto   alla
conservazione  del  posto,  ma  anche  l'altro  dipendente  di  fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di  affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne. 
    9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale. 
    10. Il rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato   nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque, con il rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a  tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive. 
    11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per
le attivita' stagionali, nel caso  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di  lavoro  e  lo  stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti,  riguardanti
lo svolgimento di mansioni della  medesima  categoria,  e'  possibile
derogare alla durata massima di trentasei mesi di  cui  al  comma  2.
Tale deroga non puo' superare i dodici mesi  e  puo'  essere  attuata
esclusivamente nei seguenti casi: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari necessita' di enti di nuova istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'; 
      d) prosecuzione di  un  significativo  progetto  di  ricerca  e
sviluppo; 
      e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; 
      f) progetti  pluriennali  finanziati  con  fondi  UE,  statali,
regionali o privati; 
      g) realizzazione di eventi  sportivi  o  culturali  di  rilievo
internazionale; 
      h) proroghe dei contratti  di  personale  a  tempo  determinato
interessato dai processi di stabilizzazione. 
    12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi  di  cui
al comma 11, l'intervallo tra un  contratto  a  tempo  determinato  e
l'altro,  nell'ipotesi  di  successione  di  contratti,  puo'  essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di  durata  inferiore  a  sei
mesi e a dieci giorni per  i  contratti  superiori  a  sei  mesi.  Le
disposizioni in materia  di  intervallo  tra  contratti  non  trovano
applicazione  nell'ipotesi  di  stipulazione  di  contratti  a  tempo
determinato per il conferimento di supplenze al personale docente  ed
educativo degli enti  locali  e  per  l'assunzione  di  personale  da
adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale
e degli assistenti sociali. 
    13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi  i  casi
di esclusione  previsti  dall'art.  20  del  decreto  legislativo  n.
81/2015.