(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
            Trattamento economico-normativo del personale 
                  con contratto a tempo determinato 
 
    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la natura  del  contratto  a  termine  e  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
28 comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti
contratti  a  tempo  indeterminato  o   determinato   comunque   gia'
intervenuti,  anche  con  altre  amministrazioni,  pure  di   diverso
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu'  di
tre anni, le ferie maturano, in  proporzione  al  servizio  prestato,
entro il limite annuale di 28 o 32 giorni,  stabilito  dall'art.  28,
commi 2 e  3  a  seconda  dell'articolazione  dell'orario  di  lavoro
rispettivamente su cinque o su sei giorni; 
      b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in  quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 36 del presente CCNL,  si
applica  l'art.  5  del  decreto-legge  12  settembre  1983  n.  463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638,  ai
fini della determinazione  del  periodo  in  cui  e'  corrisposto  il
trattamento economico; i periodi  nei  quali  spetta  il  trattamento
economico intero e quelli nei quali  spetta  il  trattamento  ridotto
sono stabiliti secondo i criteri di cui  all'art.  36  comma  10,  in
misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e'  corrisposto
il trattamento economico come sopra determinato,  salvo  che  non  si
tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale  il
trattamento economico e' corrisposto comunque in  misura  intera;  il
trattamento economico non  puo'  comunque  essere  erogato  oltre  la
cessazione del rapporto di lavoro; 
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dall'art. 36; 
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un  massimo  di  15  giorni  complessivi  e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 31, comma 2; 
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera  d),  possono  essere
concessi i seguenti permessi: 
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art. 32; 
        permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 31,  comma  1,
primo alinea; 
        permessi  per  visite  specialistiche,  esami  e  prestazioni
diagnostiche, di cui all'art. 35; 
        permessi per lutto di  cui,  all'art.  31  comma  1,  secondo
alinea; 
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi  compresi  i
permessi per lutto nei casi di rapporto di  durata  inferiore  a  sei
mesi. 
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 20, non  superiore
comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei  mesi  e
di quattro settimane per quelli di  durata  superiore.  In  deroga  a
quanto previsto dall'art. 20 in  qualunque  momento  del  periodo  di
prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza  obbligo
di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi
i casi di  sospensione  di  cui  al  comma  1,  indicati  nel  citato
articolo. Il recesso  opera  dal  momento  della  comunicazione  alla
controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato. 
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare  il  comma  5  dell'art.  19,  il
contratto e' stipulato con  riserva  di  acquisizione  dei  documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non  risulti  in  possesso  dei
requisiti previsti per  l'assunzione,  il  rapporto  e'  risolto  con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c. 
    4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
10 dell'art. 50 e dal comma 2 del presente articolo, per il  rapporto
di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e'  fissato  in
un giorno per ogni periodo di lavoro di  15  giorni  contrattualmente
stabilito e, comunque, non puo' superare i 30 giorni,  nelle  ipotesi
di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni  del
dipendente, i termini sono ridotti  alla  meta',  con  arrotondamento
all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante  dal
computo. 
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento  dello  stesso  ente  o  di  altro  ente  o
amministrazione, secondo  requisiti  o  criteri  che  attengono  alla
durata di tali periodi ed alla  corrispondenza  tra  professionalita'
richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei rapporti di
lavoro a termine. 
    6. Gli enti assicurano ai lavoratori  assunti  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato interventi informativi  e  formativi,  con
riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n.  81/2008,
sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati
all'esperienza lavorativa,  alla  tipologia  dell'attivita'  ed  alla
durata del contratto. 
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso il medesimo ente o presso Unioni di comuni  con  mansioni  del
medesimo  profilo  e  categoria  di   inquadramento,   concorrono   a
determinare  l'anzianita'  lavorativa  eventualmente  richiesta   per
l'applicazione di determinati istituti contrattuali.