Art. 54.
Destinatari e processi della formazione
1. Le attivita' formative sono programmate nei piani della
formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse
finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle
attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari,
nazionali o regionali.
2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano
tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il
personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni
effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione,
salvo per le attivita' di cui al comma 3.
3. Nell'ambito dei piani di formazione sono individuate attivita'
di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto
accrescimento della professionalita' del singolo dipendente,
attestato attraverso certificazione finale delle competenze
acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. I piani di formazione possono definire anche metodologie
innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di
lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro),
comunita' di apprendimento, comunita' di pratica.
5. Le Aziende ed Enti possono assumere iniziative di
collaborazione con altre aziende, enti o amministrazioni finalizzate
a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
6. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione
organizzate dall'Azienda o Ente e' considerato in servizio a tutti
gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa Azienda o
Ente.
7. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario
di lavoro. Qualora le attivita' si svolgano fuori dalla sede di
servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove
ne sussistano i presupposti.
8. Le Aziende ed Enti individuano i dipendenti che partecipano
alle attivita' di formazione sulla base dei fabbisogni formativi,
garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In sede di
organismo paritetico di cui all'art. 7, possono essere formulate
proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza
con il presente comma.
9. Le Aziende ed Enti curano, per ciascun dipendente, la raccolta
di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative
attivate in attuazione del presente articolo, concluse con
accertamento finale delle competenze acquisite.
10. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 7:
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai
fabbisogni formativi del personale;
b) possono essere formulate proposte all'Azienda o Ente, per la
realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla
attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse
stanziate.
11. Nell'ambito dei piani di formazione, possono essere
individuate anche iniziative formative destinate al personale
iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi
previsti per l'esercizio della professione.
12. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede
utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari
relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel
rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i
risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.