Art. 55.
Formazione continua ed ECM
1. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui
al precedente articolo, la formazione continua di cui all'art. 16-bis
e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992 e' da svolgersi sulla base delle
linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi
presso l'Azienda o Ente.
2. L'Azienda e l'Ente garantiscono l'acquisizione dei crediti
formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale
interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale
che vi partecipa e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed i
relativi oneri sono a carico dell'Azienda o Ente. La relativa
disciplina e', in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del
precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate
a livello regionale.
3. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della
garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel triennio del
minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non
trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art.
16-quater del D.Lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi,
le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali
per la durata del presente contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il
dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla
formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio,
non potra' partecipare per il triennio successivo alle selezioni
interne a qualsiasi titolo previste.
5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di
acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e
puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi
i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere
dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la
formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario
destinatario dell'art. 16-bis citato al comma 1 e, comunque, la
formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di
indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti
con la necessita' di implementare l'attivita' di formazione in ambito
aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che
facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile
assicurarla a livello interno.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo
di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi,
strettamente correlata alle attivita' di competenza in base ai piani
di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione
non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano
alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua
- rientra nell'ambito della formazione facoltativa per la quale sono
utilizzabili gli istituti del «Diritto allo studio» e dei «Congedi
per la formazione».