Art. 35. Rapporti con altre formazioni sociali 1. L'Universita', in conformita' ai principi generali del presente statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Universita' e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attivita' didattica. 2. L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti e imprese locali, regionali, nazionali e internazionali. A tal fine puo' stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio, nonche' l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalita' di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento. 3. L'Universita' puo' utilizzare specialisti e professionisti di alta qualificazione ai quali affidare per contratto attivita' didattiche per gli insegnamenti previsti nei corsi di studio. Le modalita' di utilizzo e i criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento. 4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento. 5. L'Universita' puo' partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, anche con le relative prestazioni d'opera, per conto di enti pubblici e privati. Le responsabilita' del personale nella conduzione delle attivita' suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento. 6. L'Universita' puo' stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' istituzionali di interesse comune ivi comprese attivita' editoriali. 7. L'Universita' collabora con amministrazioni pubbliche ed enti territoriali, al fine di conseguire obiettivi di comune interesse nell'ambito della formazione, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio.