(Statuto-art. 35)
                              Art. 35. 
                Rapporti con altre formazioni sociali 
 
    1.  L'Universita',  in  conformita'  ai  principi  generali   del
presente statuto, considera fra i propri compiti  lo  sviluppo  delle
relazioni con le altre Universita' e  istituzioni  di  cultura  e  di
ricerca nazionali e internazionali e  favorisce  i  rapporti  con  le
istituzioni pubbliche e private, con le  imprese  e  le  altre  forze
produttive, in  quanto  strumenti  di  diffusione,  valorizzazione  e
verifica dei risultati della  ricerca  scientifica  e  della  propria
attivita' didattica. 
    2. L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie
strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con
enti e imprese locali, regionali, nazionali e internazionali.  A  tal
fine puo' stipulare apposite convenzioni che  possono  prevedere  tra
l'altro l'istituzione di borse di studio,  nonche'  l'attivazione  di
contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le
modalita'  di  partecipazione  a  collaborazioni  di   ricerca   sono
disciplinate da apposito regolamento. 
    3. L'Universita' puo' utilizzare specialisti e professionisti  di
alta  qualificazione  ai  quali  affidare  per  contratto   attivita'
didattiche per gli insegnamenti previsti  nei  corsi  di  studio.  Le
modalita' di utilizzo e i criteri di selezione sono  disciplinati  da
apposito regolamento. 
    4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati  da  apposito
regolamento. 
    5. L'Universita' puo' partecipare con il proprio personale  e  le
proprie  strutture,  ad  attivita'   di   consulenza,   trasferimento
tecnologico,  formazione  professionale,  anche   con   le   relative
prestazioni d'opera,  per  conto  di  enti  pubblici  e  privati.  Le
responsabilita'  del  personale  nella  conduzione  delle   attivita'
suddette e  la  definizione  della  ripartizione  dei  proventi  sono
disciplinate da apposito regolamento. 
    6. L'Universita' puo' stipulare  accordi  di  collaborazione  con
altri enti  pubblici  e  privati  per  lo  svolgimento  di  attivita'
istituzionali di interesse comune ivi comprese attivita' editoriali. 
    7. L'Universita' collabora con amministrazioni pubbliche ed  enti
territoriali, al fine di conseguire  obiettivi  di  comune  interesse
nell'ambito  della  formazione,  della  ricerca,  dei  servizi   agli
studenti e del diritto allo studio.