(Statuto-art. 36)
                              Art. 36. 
    Costituzione e partecipazione a organismi e forme associative 
 
    1. L'Universita', per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
e di  supporto  alla  didattica,  alla  ricerca,  alla  formazione  o
comunque utili per il conseguimento dei  propri  fini  istituzionali,
nonche' al fine di realizzare l'acquisizione di beni e  servizi  alle
migliori condizioni di mercato, puo' costituire, singolarmente  o  in
forma associata, fondazioni di diritto privato ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia. 
    2. L'Universita', ai medesimi fini, puo' promuovere,  partecipare
o aderire a  enti,  societa',  fondazioni,  consorzi  o  altre  forme
associative di diritto pubblico o privato. 
    3. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono  deliberate  dal
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 
    4. La partecipazione dell'Universita' deve  comunque  conformarsi
ai seguenti principi: 
      4.1 livello di eccellenza dell'attivita' svolta; 
      4.2 disponibilita' delle risorse  finanziarie  e  organizzative
sufficienti; 
      4.3  destinazione  della  quota  degli   eventuali   utili   da
attribuire  all'Ateneo  per  finalita'  istituzionali,  didattiche  e
scientifiche, riservandone una quota al finanziamento  della  ricerca
di base; 
      4.4 espressa previsione di  forme  di  tutela  degli  interessi
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; 
      4.5  limitazione  del  concorso  dell'Ateneo,  nel  ripiano  di
eventuali perdite, alla quota di partecipazione; 
      4.6  i  rappresentanti  dell'Universita'  negli  organi   delle
societa' o delle altre forme  associative  costituite  ai  sensi  del
presente articolo sono nominati con decreto del rettore. Sono  tenuti
a trasmettere annualmente al  rettore  una  relazione  sull'attivita'
svolta. 
    5. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita  dal
comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto di quanto  previsto
dai commi precedenti e con oneri a carico del comodatario. 
    6. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni  caso
la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo,  deve  essere  oggetto  di
apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione. Il
corrispettivo della licenza onerosa  del  marchio  costituisce  forma
autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera  c),
della legge 9 maggio 1989, n. 168. 
    7. E' istituito un apposito elenco, aggiornato  periodicamente  e
reso  accessibile  per  la  consultazione,  indicante  gli  organismi
partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.